Aggiornamento alla GU 06/05/96
ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI
A) Disposizioni generali
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (1).
Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici.
Artt.
TITOLO I - Norme sulle derivazioni e sulle
utilizzazioni delle acque pubbliche:
Capo I - Concessioni e riconoscimenti di utenze 1 - 57
Capo II - Consorzi per l'utilizzazione delle
acque pubbliche . . . . . . . . . . . . 58 - 72
Capo III - Provvedimenti speciali per la
costruzione di serbatoi e laghi
artificiali . . . . . . . . . . . . . . 73 - 91
TITOLO II - Disposizioni speciali sulle acque
sotterranee . . . . . . . . . . . . . . 92 - 106
TITOLO III - Trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica:
Capo I - Autorizzazione all'impianto di linee
elettriche . . . . . . . . . . . . . . 107 - 118
Capo II - Servitù di elettrodotto . . . . . . . . 119 - 129
Capo III - Esercizio di impianti elettrici . . . . 130 - 132
Capo IV - Importazione ed esportazione di energia
elettrica . . . . . . . . . . . . . . . 133 - 137
TITOLO IV - Contenzioso:
Capo I - Giurisdizione . . . . . . . . . . . . . 138 - 146
Capo II - Norme di procedura . . . . . . . . . . 147 - 210
TITOLO V - Disposizioni generali e transitorie . . 211 - 234
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.
TITOLO I
Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque
pubbliche
CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze
1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e
lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo,
sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente
per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino
imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale
appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di
pubblico generale interesse.
Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei
lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da
approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei
lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori
pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal
regolamento.
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati
elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi
principali.
Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione
degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale
del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle
acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli
elenchi stessi.
2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla
pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644 (2), hanno
derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al
quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma
della presente legge.
Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano
il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo
abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi
reggenti prima dell'entrata in vigore della legislazione
italiana sulle opere pubbliche.
(2) Abrogata dal D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664,
recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche.
3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e
b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano
già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono
chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in
cui l'acqua è inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644 (3), e
leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il
riconoscimento dell'utenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese
dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle
quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere
capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione
appartengono le opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede
sentito il consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento
definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque
pubbliche (4).
(3) L'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, ha
abrogato il capo V, titolo III, L. 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, e la L. 10 agosto 1884, n. 2644.
(4) Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951, n. 1550, sul
riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica
per uso irrigazione, riportata in appresso, al n. A/IV,
e la L. 8 gennaio 1952, n. 42, sulla proroga della
durata delle utenze per piccole derivazioni, riportata
al n. A/V.
4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in
precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli
utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del
diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto
alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di
forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di
qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti
dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la
procedura delle concessioni.
5. In ogni provincia è formato e conservato a cura del
ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua
pubblica.
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la
dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantità dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza
nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto
di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31
dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la
cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia
avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro
due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è
inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (5).
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che
abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione
posteriormente al 1° febbraio 1917.
(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultima, con la sanzione amministrativa
dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114,
primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689,
in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
legge.
5-bis. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati
statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di
cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e
sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e
alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai
sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo
stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per
l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli
enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al
controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché
per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in
ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di
modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e
delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai
provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle
concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro
trenta giorni dalla data di efficacia del relativo
provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo
termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali (5/a).
(5/a) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 luglio 1993, n.
275, riportato al n. A/XXX.
6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e
piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i
seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media
annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche
meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500
ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto
secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad
usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente
articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso
antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale
limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di
carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi
usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (6).
(6) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni
corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la
raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso,
restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei
lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla
cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a
piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di
bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di
quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario
generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi
dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e
mareografico nazionale competente per territorio, comunica il
proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di
bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai
fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole (6/a).
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la
domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in
ogni caso non inferiore a lire cinquanta (7). Le somme così
raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della
domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle
province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di
restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati
principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa,
quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della
derivazione.
L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato
alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve
essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro
istruttoria.
Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda
perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad
altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o più domande
anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste,
se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta
Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate
incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà
pubblico avviso nei modi sopra indicati (8).
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata,
col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore
a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale
possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte
avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di
più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa
dal Ministro dei lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a
tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima;
se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi
alla prima, per essere compatibili con questa e non con le
successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono
state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla
prima domanda (9).
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993,
n. 275, riportato al n. A/XXX.
(7) L'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, riportata al
n. B/III, ha stabilito che il contributo del
quarantesimo del canone non possa essere inferiore a L.
10.000.
(8) Vedi, anche, l'art. 10 del presente testo unico.
(9) Vedi la nota n. 4 all'art. 3.
8. L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione
appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni,
procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire
il richiedente e gli interessati, e redige una relazione
dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le
qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più
razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi
pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle
opposizioni.
Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione,
comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono
invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente
ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari
interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e
proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì
invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni
(10) quando questo vi possa essere interessato.
Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica
integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire
un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente
acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato
a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.
Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori
pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche,
questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.
Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio
civile promuove il benestare del ministero militare competente
per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente
interessato.
(10) Ora, Ministero delle poste e telecomunicazioni, in
forza del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413.
9. 1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria
di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in
connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la
più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione
ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici
di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e
destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti
in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico (10/a).
A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra
maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche
d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre
condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di
presentazione.
Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i
progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna
di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più
vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino
motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si
obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il
consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda
prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti
nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di
utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi
abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo
consorzio dei proprietari.
(10/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12
luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le
preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui
all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il
consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle
domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e
con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e
dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale
e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In
tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a
che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.
11. Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige
il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e
prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del
canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento (11).
La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di
dichiarazione di decadenza (12).
(11) Vedi, anche, l'art. 5, L. 21 dicembre 1961, n.
1501, riportata al n. B/III.
Lo stesso art. 5 ha disposto, al secondo comma, che
la cauzione non può essere inferiore a lire 20.000.
(12) Vedi, però, la deroga introdotta dagli artt. 2 e 3,
R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, riportato al n. C/I.
12. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso
d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande
concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza
motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per
l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il
consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i
rispettivi progetti.
Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio
superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di
consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto
è stabilito al capo II.
Le domande modificate a termine del primo comma sono
sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle
varianti introdotte.
Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi
per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in
esame.
Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare
notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il
consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede
la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire
agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio
stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto
conto delle caratteristiche della fornitura occorrente,
limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi
richiedenti.
12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua,
l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle
prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi
diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità
delle risorse predette o di accertata carenza di fonti
alternative di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo
deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove
definito, delle esigenze di tutela della qualità e
dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità
di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le
disposizioni del caso anche come criteri informatori del
relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di
prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere
cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la
capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare
pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per
quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior
regime delle acque (12/a).
(12/a) Aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio 1993, n.
275, riportato al n. A/XXX.
13. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che
siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la
concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare
alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni
e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione,
oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La
esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande
concorrenti n opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle
opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le
condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente,
che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori
pubblici.
14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai
sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo
esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal
quarto comma di detto articolo.
Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati
occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al
Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione,
sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formare
istruttoria.
15. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi
derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto
del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di
finanza competente per territorio, salvo che siano state
presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la
concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
di intesa col Ministro per le finanze (13).
(13) Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 30
giugno 1955, n. 1534.
16. Alle acque derivate nei canali patrimoniali (14) dello
Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme
speciali che le riguardano.
Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno
osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le
disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere
e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai
sensi di questa legge.
(14) Vedi la voce Canali demaniali.
17. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte
abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo diffidato, non
presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via
di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il
disciplinare per la concessione, è tenuto al pagamento dei
canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma
dell'art. 7, comma secondo, ed al rimborso all'amministrazione
per le spese di istruttoria e per quelle di esecuzione di
ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti
dalle leggi.
I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi
sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello delle finanze.
La stessa disposizione si applica per le derivazioni e
utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai
sensi della presente legge.
Resta fermo il disposto dell'art. 54.
18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si
pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere
proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle
acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque
pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro
dei lavori pubblici.
19. La concessione si intende fatta entro i limiti di
disponibilità dell'acqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come
titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente
responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa
possa essere arrecata ai diritti di terzi.
20. Le utenze non possono essere cedute, n in tutto n in
parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà
riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia
prodotto l'atto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla
illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla
indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve
effettuare.
Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i
proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del
fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente
alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in
contrario.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei
canoni rimasti eventualmente insoluti.
Le società commerciali utenti di derivazioni debbono
comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni
dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro
costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio (15).
(15) Ora, artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del cod. civ.
del 1942.
21. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza
motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte
idriche, si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta;
quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o
bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le
concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la
durata di anni trenta (15/a).
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono
stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e
possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico
mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini
quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede
di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie
applicabili al caso specifico (15/b).
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la
specie e la durata di ciascuna concessione.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie
concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio
1912, n. 1447 (16); le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio
1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia
pubblica per la applicazione della trazione elettrica,
conservano la durata della concessione della ferrovia e ne
costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione
meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle
derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari,
funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.
(15/a) Comma così modificato prima dall'art. 6, D.Lgs.
12 luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX, e poi
dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al n.
A/XXXI.
(15/b) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994,
n. 36, riportata al n. A/XXXI.
(16) Riportato alla voce Ferrovie e tramvie concesse
all'industria privata e ad enti pubblici.
22. La durata delle concessioni temporanee accordate o
rinnovate in base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644 (17), ove gli
interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza,
ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse,
sarà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande
derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si
tratti di grande derivazione per ogni altro uso.
Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le
disposizioni della presente legge (18).
(17) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916, n.
1664.
(18) Giusta l'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643,
riportata alla voce Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.E.L.): i termini di durata previsti dal
presente articolo non si applicano alle concessioni di
derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in
base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso
Ente accordate dopo la sua costituzione.
23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base
al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (19), per le quali sia
stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso,
restano di diritto prorogate sino al termine della durata
massima stabilita all'art. 21 della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt.
20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel
decreto di concessione (20).
(19) Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161.
(20) La durata delle piccole derivazioni è stata
prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata al
n. A/V. Vedi, anche, nota 18.
24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle
lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata
massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di
concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa
norma si applica alle utenze concesse in base alla L. 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F.
Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei
seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano
le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere
pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle L. 26
settembre 1920, n. 1322, e L. 19 dicembre 1920, n. 1778.
Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla
promulgazione della L. 10 agosto 1884, n. 2644 (20/a),
mantengono la durata loro assegnata (20/b).
(20/a) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916,
n. 1664.
(20/b) Giusta l'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n.
1643, riportata alla voce Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.E.L.): i termini di durata previsti dal
presente articolo non si applicano alle concessioni di
derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente in
base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad esso
Ente accordate dopo la sua costituzione.
25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o
rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in
proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di
scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente
alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo
uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al
momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi
valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di
accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale
costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei
lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le
parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale
delle acque.
Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato
deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine
dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per
impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla
concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente
energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione
(20/c).
(20/c) Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 7 agosto 1982,
n. 529, riportata al n. C/XVII.
26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi
derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle
finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di
ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la
esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per
il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente
l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato
in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.
Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la
misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al
Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art.
143, il quale decide in merito.
.........................................................(21).
Per quanto riguarda le concessioni accordate
all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione
elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio
ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato
all'amministrazione stessa.
Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve
comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di
contratti per forniture di energia elettrica, i quali non
saranno eseguibili senza la sua approvazione.
(21) Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, L.
6 dicembre 1962, n. 1643.
27. Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio
1933, numero 215, concernente la bonifica integrale, potrà
essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e
laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento,
di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre
previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (22),
e nell'art. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
(23).
(22) Riportato alla voce Boschi, foreste e territori
montani.
(23) Riportato alla voce Bonifica.
28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione
o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i
fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di
pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la
concessione, con quelle modificazioni che, per le variate
condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero
necessarie.
In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole
derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri
indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio
istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione
delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare,
dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi
consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati (23/a).
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o
rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso,
tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione
principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli
impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte
principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di
distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i
canali e le condotte di scarico (24).
(23/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(24) Vedi art. 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata al
n. A/V.
29. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che
devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt.
25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi
di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà
d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato
art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie
reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente
alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali
a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di
mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle
finanze.
Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le
ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della
entrata in vigore della legge stessa.
30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine,
sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di
rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza
compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle
arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a
rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per
il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle
condizioni richieste dal pubblico interesse (25).
(25) Vedi artt. 2 e 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42,
riportata al n. A/V.
31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo
esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione
d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare,
qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai
proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni
da irrigare.
Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 28 e
30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario
deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel
disciplinare di concessione.
32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti
interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore,
essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le
condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.
Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di
derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è
proprietario dei terreni da irrigare.
Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in
passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui
l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i
proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve,
hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di
riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno
per altre disposizioni della presente legge.
33. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e
regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e
impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio,
compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i
collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile
e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.
L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare
alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865,
n. 2359 (26), equivale all'approvazione del piano
particolareggiato agli effetti dell'articolo 17 della legge
stessa.
Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo
stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non
accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun
amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da
depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito
di che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e
seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (26/a). Se i lavori
debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un
proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso
agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.
Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta
legge.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione
dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli
artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata
dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso
lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal
Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di
perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.
Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si
provvederà a norma dei capoversi precedenti.
(26) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
(26/a) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
34. Col decreto di concessione possono essere dichiarate
applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio
superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole
derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di
acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.
La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con
la domanda di concessione.
35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento
di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua
potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le
colature o residui d'acque, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua,
annue lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non
suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro,
annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue
lire dodici.
La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza
di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle
del meccanismo motore.
Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale
disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (27).
(27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato al
n. B/I, i canoni di utenza sono stati decuplicati e con
L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati.
Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota
all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza in
cavalli dinamici con quella in chilowatt. Vedi, anche,
l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, riportato alla
voce Bollo (Imposta di), l'art. 1, D.M. 20 luglio 1990,
riportato al n. B/V, e l'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n.
36, riportata al n. A/XXXI.
36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo
di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà
di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di
restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per
quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di
irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato.
Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il
canone più elevato si applica a questa parte soltanto e
all'altra il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali,
il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di
primavera, il canone è ridotto alla metà (27).
(27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato al
n. B/I, i canoni di utenza sono stati decuplicati e con
L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati.
Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426 (riportata in nota
all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza in
cavalli dinamici con quella in chilowatt. Vedi, anche,
l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, riportato alla
voce Bollo (Imposta di), l'art. 1, D.M. 20 luglio 1990,
riportato al n. B/V, e l'art. 18, L. 5 gennaio 1994, n.
36, riportata al n. A/XXXI.
37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla
data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione
provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre
improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente
assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione
dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il
canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.
Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché
ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la
concessione dell'acqua potabile che venga distribuita
gratuitamente.
38. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere,
decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o
avvenga il riconoscimento.
Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni
che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti
che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano
decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di
riconoscimento.
Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio
decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da
registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di
riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite,
indicate nel primo comma del presente articolo.
Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di
emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti
in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei
canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7
del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 (28).
(28) Il R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 contiene
disposizioni per aumentare le entrate demaniali.
39. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori
eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono
privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione,
compresi quelli che, al termine della concessione, non passano
gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito
dall'art. 1962 del Codice civile (29).
La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14
aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato (30).
(29) Ora, artt. 2771 e 2772 cod. civ. del 1942.
(30) Riportato alla voce Riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
40. Il disciplinare della concessione determina la quantità,
il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e
scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse
dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo
canone da corrispondersi allo Stato.
Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere
effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.
Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono
includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di
vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle
modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste
dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
41. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere
agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di
adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano
riconosciuti necessari dall'autorità militare.
Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei
bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova
costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti
variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero
oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi,
potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un
contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della
spesa richiesta dagli oneri suddetti.
Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori
pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla
Commissione Suprema di difesa.
42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a
mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di
raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o
instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la
derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite
degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi
sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio
dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che
non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi
canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili,
e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori,
siano smaltite le acque sovrabbondanti.
A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque
pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per
territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di
funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e
di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione
complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle
dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con
le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza
almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio
compartimentale del Servizio idrografico e mareografico
nazionale interessato (31).
(31) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca
libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed
instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si
mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo
le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria
di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche
libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e
moderatori della introduzione delle acque.
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle
disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli
diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di
nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti,
provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed
onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee
limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute
necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si
verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in
guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze
delle diverse utenze.
44. E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in
parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata
una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od
elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio
dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in
quanto compatibile colla modificazione apportata.
45. Quando una domanda di concessione per un'importante
utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con
meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o
concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore,
sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli
utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una
corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per
forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella
effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni
tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli
interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a
corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che
dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per
effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di
esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal
nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui
risultano esonerati.
Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di
acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al
valore economico della preesistente utenza, il titolare di
quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini
della legge sulle espropriazioni.
Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia
stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce
insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente
articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata,
in qual modo questa debba essere compensata.
46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo
precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente
quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente
consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa
in base alle L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e L. 10 agosto
1884, n. 2644 (32), e fino al 19 maggio 1983 per le grandi
derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei
territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della
legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la
preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per
forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n.
1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (33), o alla presente
legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la
utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per
forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma
secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto
di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22,
28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente
consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla
forza motrice.
(32) Vedi nota 3 all'art. 3 del presente testo unico.
(33) Il D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664 è stato
abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, il quale è
stato a sua volta abrogato dall'art. 234 del presente
testo unico.
47. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia
necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi
delle opere di presa o di derivazione di altre utenze
preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare
la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro
coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere
a quelle preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la
concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante
ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti
il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri
l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
48. Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di
acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è
tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la
riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o
soppressa utilizzazione dell'acqua.
Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono,
sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie
per ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua
pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte
dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico
interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione
del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia
possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al
corso di acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque
pubbliche.
49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare
sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e
restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto
a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove
concessioni, compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di
forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le
opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua,
la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve
istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la
concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma
precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore
utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria
dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente
legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma
del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati
alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere
previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il
diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in
pristino stato a spese del contravventore (34).
(34) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114,
primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689,
in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
legge.
50. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile,
riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può
permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle
derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli
utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da
depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire
le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno
definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure
a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna,
delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua
potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare
per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della
portata di un determinato corso di acqua (34/a).
La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori
pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio
superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie
dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata
per un terzo quadriennio.
Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali
delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del
Ministero dei lavori pubblici.
Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non
differire la utilizzazione immediata per produzione di energia,
si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla
concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di
determinata quantità di energia corrispondente alle
caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo
effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o
far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a
condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza
di accordo fra la amministrazione interessata ed il
concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle
intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione
della presente legge, sia assegnato un termine per
l'utilizzazione della energia nell'interesse della trazione
elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà,
decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la
durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia
prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali
successivi.
Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un
quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di
quattro anni, anche per i prelievi parziali.
Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente
articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla
data cui verrà esercitato il diritto di riserva.
(34/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, L. 4
febbraio 1963, n. 129, riportata al n. A/IX.
52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di
energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi
pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso
tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte
della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia
non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata
minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina
di produzione.
I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono
chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla
data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente
tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle
determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma
quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine,
il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre
anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data
comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni
ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle
caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per
interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla
misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo precedente (35).
(35) Vedi, anche, l'art. 1, L. 27 dicembre 1953, n. 959,
riportata al n. A/VI.
53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio
decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive
Province, un ulteriore canone annuo, a carico del
concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale
concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti
di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro
condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente
subìto in dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque
pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello
da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali
Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai
commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza
e la stessa scadenza del canone governativo (36).
(36) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre
1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art. 2, L. 22 dicembre
1980, n. 925, riportata al n. B/IV. L'art. 1, terzo
comma, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, ha disposto che i
sovracanoni previsti dal presente articolo non possono
comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale
concesso.
54. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti
interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o
sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le
contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro
congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non
provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col
Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a
spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere
principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito
demaniale.
Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di
derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle
norme della presente legge.
L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei
lavori pubblici il personale addetto al funzionamento
dell'impianto.
Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile
redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza,
con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.
Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal
Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento
all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata
attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il
rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la
riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse,
con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.
Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i
proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti,
fino al definitivo regolamento dei rapporti tra
l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o
abusivamente la derivazione.
Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello
Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al
Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a
quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.
Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo
non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi
al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
55. E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel
caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le
finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed
utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione
dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della
derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel
disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve
derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui
all'art. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi
derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i
termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un
giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga
può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla
revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute
esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla
lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b),
c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è
pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori
pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c),
d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le
finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al
Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del
canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso
alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data
della notifica della rinuncia (37).
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate
per oltre dieci anni, decadono di diritto (38).
(37) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952, n.
42, riportata al n. A/V.
(38) Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre 1942,
n. 1434. Vedi, anche, artt. 1 e 4, R.D.L. 5 novembre
1937, n. 2101, riportato al n. C/IV.
56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà
di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a
mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o
di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini,
purché:
1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a
minuto secondo;
2° - non siano intaccati gli argini, n pregiudicate le
difese del corso d'acqua;
3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con
pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo
deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito (38/a).
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può
essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con
modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del
presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2
e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per
non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e
può essere revocata per motivi di pubblico interesse (38/b).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali (38/c).
(38/a) Punto così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12
luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(38/b) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 12
luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e
meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi
del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla
dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del
Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova (39);
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po (39);
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un
ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su
tutto il servizio idrografico del Regno.
Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di
regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini
imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in
seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i
progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di
bonifica.
(39) Vedi la voce Ministero dei lavori pubblici,
sottovoce Magistrato del Po.
Capo II. - Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche
(40).
58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni
ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso
d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti,
costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate
secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la
comunione degli utenti.
(40) Vedi, anche, la L. 27 dicembre 1953, n. 959,
riportata al n. A/VI.
59. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione
delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo
del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con
l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato,
tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché
coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio
superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato
in via definitiva.
La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa
da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.
Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del
consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica
integrale.
60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio
debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino
idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a
carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
61. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari
straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari
per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a
mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel
regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere
consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle
opere, nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio
delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando
un termine di sessanta giorni per la presentazione di
osservazioni o reclami da parte degli interessati.
Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori
pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del
consorzio obbligatorio.
Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato,
il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.
63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa
gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo
statuto.
Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al
Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del
Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto
dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli
utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle
utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio
e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al
contributo consorziale debbono essere trascritti a cura
dell'amministrazione del consorzio.
65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la
validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e
per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio,
stabilendone la competenza.
Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far
parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate,
delle confederazioni degli enti sindacali (41) ed eventualmente
della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di
irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero
non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si
verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di
amministrazione del consorzio.
(41) La norma fa riferimento alle associazioni fasciste
di categoria, sciolte dal D.L.L. 23 novembre 1944, n.
369.
66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è
sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è
necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove
utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza
regolare concessione da parte della amministrazione, la quale
può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque
disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e
nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le
corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art.
62.
67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di
acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento
dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente
legge.
68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche
per i dissenzienti.
Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo
delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che
saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo
l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere
pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate.
Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa
dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso
non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una
o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici,
sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art.
62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni
in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.
Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende
grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono
riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle
imposte dirette.
69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico
utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il
catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene
approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.
Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il
diritto reale stabilito in favore del consorzio.
70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del
Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati
o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza
dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte le
amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione,
esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza
delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque
compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Al commissario straordinario, al quale è affidata
l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle
opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi
consorziali.
71. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi
può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di
secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli
consorzi di primo grado.
Il consorzio di secondo grado è amministrato dai
rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali
spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
72. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle
foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati
canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono
essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di
utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel
presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei
canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che
interessino il territorio consorziale.
Capo III. - Provvedimenti speciali per la costruzione di
serbatoi e laghi artificiali (42).
73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o
laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque
pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di
concessione o con atto successivo:
1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione
salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a
garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle
opere (43) (43/a).
(42) Vedi, anche, il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363,
riportato al n. D/VI.
(43) Articolo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 30
settembre 1947, n. 1276.
(43/a) Vedi, anche, l'art. 13, L. 28 febbraio 1986, n.
41 e l'art. 7, L. 22 dicembre 1986, n. 910, riportate
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
74. Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e
soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (44):
1° - l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio
o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate,
nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui
agli articoli seguenti;
2° - l'atto col quale il concessionario ceda ad altri la
concessione;
3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per
eseguire le opere concessegli;
4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di
terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del
serbatoio o lago.
(44) L'originario diritto di lire dieci è stato così
aumentato dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.
75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello
delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di
costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per
cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo
approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato
il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per
cento per quota di contributo nelle spese di studi o
compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.
Nel fissare la misura del contributo si tiene conto
dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli
oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto
sia a quelle di esercizio.
Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a
quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base
alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta
dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di
amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti
per cento sulla minore spesa.
76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo
può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione
del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere
idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da
eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti
idrovori per la bonificazione di vasti territori;
[Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle
spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in
virtù di altre leggi e per i medesimi scopi] (44/a).
(44/a) Comma soppresso dall'art 1-bis, D.L. 12 agosto
1983, n. 371, riportato alla voce Calamità pubbliche.
77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la
costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il
premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la
concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76, non può
essere superiore al disavanzo determinato in base al piano
finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle
forme da stabilirsi nel regolamento.
Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono
conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui
esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza
della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione
dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle
relative priorità ai fini anche della determinazione dei
correlativi fabbisogni finanziari (44/b).
(44/b) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12
agosto 1983, n. 371, riportato alla voce Calamità
pubbliche.
78. Il contributo è liquidato per intero in seguito al
collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che
si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla
liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente
all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento
accertato dal Genio civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
79. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità
comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura
non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione
delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22
ottobre 1932, n. 1378 (45).
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte
le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli
interessi non maturati.
(45) Il R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378 riguarda la
determinazione del tasso di interesse da adottare per il
calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.
80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di
operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti
alla costruzione delle opere.
A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di
credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del
contributo medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento
dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte
necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente
somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si
valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del
secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato
è portato a compensazione del debito dello Stato verso il
concessionario.
81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle
finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato
il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite
con il contributo.
Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano
esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere
sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione
stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923, n.
3280 (46).
Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di
istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori
pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di
cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà
fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia
comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o
cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel
precedente comma.
(46) L'imposta di negoziazione ha cessato di avere
applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, in forza
dell'art. 26, L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha
sostituito l'imposta sulle società.
82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli
precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di
concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione
dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le
modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del
quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per
cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente
il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non
sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.
Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di
partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno
distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in
riserva.
83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione
si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per
natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole
utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno
per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua,
in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono
stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di
concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili,
come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 86.
84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di
qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del
corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è
accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro
che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a
corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate
un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da
stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la
facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi
artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o
fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue
spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione
delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente
impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove
derivazioni.
86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati,
l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti
di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi
introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano
del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e
risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere
pubbliche.
In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al
concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e
coi criteri di cui ai precedenti articoli.
87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione,
l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti
stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle
norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime
del corso d'acqua.
88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di
accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere
direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando,
ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed
esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli
per l'irrigazione e l'uso potabile.
89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei
lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le
sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali
costruzioni di cui all'articolo precedente.
Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di
approvazione del bilancio.
90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e
contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle
disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora
ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.
Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti
che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. 10
novembre 1907, n. 844 (47), intendono chiederne le concessione,
possono optare per le disposizioni della presente, legge,
applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da
questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del
bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.
(47) Con il R.D. 10 novembre 1907, n. 844, fu approvato
il testo unico dei provvedimenti a favore della
Sardegna.
91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i
procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55,
219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle
concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente
interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei
lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o
anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di
negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente
capo.
Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data
comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da
ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque
pubbliche.
Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si
limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti
finanziatori.
TITOLO II
Disposizioni speciali sulle acque sotterranee
92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o
comunque regolate da leggi speciali, si osservano le
disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme
del titolo I della presente legge.
93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli
seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed
utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque
sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le
cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini
ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua
famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi
decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori
nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le
acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica
amministrazione (48).
(48) L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca,
l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque
sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica
amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre
1934, n. 2174. L'elenco ha poi avuto numerose
integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i
seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160;
R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n.
1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942,
n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12
novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880;
D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954,
n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto
1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28
giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958, n. 876;
D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre
1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R.
20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386;
D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960,
n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3
luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362;
D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16 aprile 1964,
n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio
1971, n. 223.
95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art.
93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a
ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi
propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del
Genio civile, corredando la domanda del piano di massima
dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.
L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le
opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne
dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel
cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni
eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia
interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito
l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda,
ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se
non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio
civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al
Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente
sentito il Consiglio superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso
in cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le
modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal
richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al
proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta
salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità
giudiziaria.
96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile
una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle
acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di
disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può
senz'altro respingerla.
97. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di
acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di
introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite
dall'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (49), ed eseguirvi
le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte
le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno
pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a
risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio
del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori
si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre
quella di cui al precedente art. 95.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può
essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo
deposito di una somma adeguata.
(49) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente
per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed
assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro
preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone
non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7
e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per
pubblica utilità (49) e gli articoli 64 e seguenti della legge
citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
(49) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee
siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi,
le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di
pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque
sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un
anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori
periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta
dell'autorità che l'ha accordata.
101. L'autorizzazione può essere revocata senza che il
ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:
1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi
dal giorno in cui essa fu notificata;
2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite
nel decreto che l'accorda;
4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente
articolo.
102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione
di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di
esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui
lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la
ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.
103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque
sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve
essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad
accertare la quantità di acqua scoperta.
Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i
requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la
iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo
scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per
l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.
Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto
al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute,
ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un
premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base
alla importanza della scoperta.
In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua
quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo
stesso.
104. Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere
iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa
spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda
allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest'ultimo delle
spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato
dal fondo per effetto della scoperta.
Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle
spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di
accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto
dell'entità e difficoltà della scoperta.
105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile
esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte
le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle
acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità
amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se
gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e
di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui
sono destinate, se siano dannose al regime delle acque
pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e
conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche,
dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni
e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed
emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla
tutela degli interessi generali e del regime idraulico della
regione.
L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio
civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori
pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di
competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori
pubblici.
106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette
a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi
salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano
attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di
inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La
stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la
chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione (49/a).
(49/a) Così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 12 luglio
1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
TITOLO III (50)
Trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica (51)
Capo I - Autorizzazione all'impianto
di linee elettriche.
107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,
comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli
articoli seguenti.
La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi
speciali.
(50) Sulla materia disciplinata dal presente titolo,
vedi anche la L. 6 dicembre 1962, n. 1643, riportata
alla voce Ente Nazionale per l'energia elettrica. Tale
legge ha riservato, in via esclusiva, all'Ente predetto,
le attività di produzione, importazione ed esportazione,
trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della
energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, con le
sole eccezioni stabilite nei numeri 5, 6 e 8, e ha
disposto il trasferimento, in proprietà dell'Ente
stesso, di tutte le imprese esercenti le attività sopra
riferite.
(51) I riferimenti al Ministro delle comunicazioni
devono intendersi (D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413)
fatti al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
salvo che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro dei
trasporti.
108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono
autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (52).
Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare
l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la
tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica.
Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di
autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella
suindicata.
Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al
Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il
Consiglio superiore.
Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici
chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000
volta, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare,
provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove
occorra, con le altre autorità interessate.
(52) L'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha
demandato ai provveditori alle opere pubbliche di
provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di
linee di distribuzione di energia elettrica di tensione
compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la
competenza territoriale dei provveditori stessi.
109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia
elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico,
o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate
alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono
farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.
In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale
delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee
di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di
trasformazione e sezionamento.
L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla
autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di
trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già
assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un
progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò
entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei
proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo
dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono
situati i fondi.
Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che
riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è
obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono
osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione
esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in
consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione
data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro
prescrizioni.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni,
l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere
al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo,
dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, senza
pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di liquidazione.
Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni
dell'art. 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per pubblica utilità.
111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove
linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano
tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o
al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva
competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale,
ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle
autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel
foglio degli annunzi legali della provincia.
La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio
civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico,
durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è
trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga
l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per
quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli
appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della
linea sul servizio telegrafico e telefonico (53).
(53) L'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619, così
dispone: "Sono devoluti al direttore del Circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per
territorio:
a) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
n. 1775, e dall'art. 188 del codice postale, approvato
con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
b) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze
con linee di telecomunicazione;
c) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti
dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
di linee che abbiano interferenze con linee di
telecomunicazioni".
112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel
foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può
presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio
civile.
Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio
del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e
specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione
sia vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste
pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori
pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.
113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via
provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di
trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino
opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima
del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a
condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione
dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure
subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a
mente dell'art. 120.
L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la
cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a
sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che
ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per
le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a
60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio
civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve
obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa
depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni
che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o
a demolire le opere in caso di negata autorizzazione (53).
(53) L'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619, così
dispone: "Sono devoluti al direttore del Circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per
territorio:
a) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
n. 1775, e dall'art. 188 del codice postale, approvato
con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
b) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze
con linee di telecomunicazione;
c) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti
dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
di linee che abbiano interferenze con linee di
telecomunicazioni".
114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia
pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il
richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate
dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria
all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (53).
(53) L'art. 18, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619, così
dispone: "Sono devoluti al direttore del Circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per
territorio:
a) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
n. 1775, e dall'art. 188 del codice postale, approvato
con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
b) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze
con linee di telecomunicazione;
c) rilascio del nulla osta alla costruzione,
spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque
sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti
dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
di linee che abbiano interferenze con linee di
telecomunicazioni".
115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate
di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla
costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di
trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed
all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione
definitiva delle zone interessate dall'impianto.
116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato
deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare
all'ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei
tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai
quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865,
n. 2359 (54).
Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite
dall'art. 16 della citata legge.
Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di
urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33
della presente legge.
(54) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte
fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le
disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di
energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse
imprese produttive e distributrici di energia elettrica.
Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio
superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi
gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee
elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli
impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali
elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti
dalle correnti elettriche.
Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie,
tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e
telefoniche e aerei radio-telegrafici e radiotelefonici sono
stabilite dal Ministro delle comunicazioni (55) ed emanate di
concerto col Ministro dei lavori pubblici.
(55) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel
caso, però, d'interferenza con ferrovie, tramvie,
funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.
118. Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti
di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli
nominali devono essere accompagnate da un sommario programma
elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali
progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e
costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle
nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale
energia s'intendono servire e la dimostrazione delle necessità
dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle
altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non
poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di
concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, di consentire la presentazione
del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto
idroelettrico.
In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora
attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il
nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla
presentazione ed approvazione del programma elettrico.
Capo II - Servitù di elettrodotto.
119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi
fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua
chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente.
120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone
dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali,
miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali,
strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche,
linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o
militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti
radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono
attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad
una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del
perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su
monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che
debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o
appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun
caso se non si siano pronunciate in merito le autorità
interessate.
Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e
degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare
appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.
121. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la
facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per
conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni
privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine
di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle
condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei
all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie
e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e
che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie
sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare
il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso
le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e
le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità
dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od
altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al
servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il
personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli
impianti e compiere i lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono
essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica
delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno
pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche
riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul
medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e
all'importanza dell'impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che
sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle
comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
122. L'imposizione della servitù di elettrodotto non
determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo
servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo
rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della
servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare
cosa alcuna che aggravi la servitù.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate
all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha
facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione,
costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente
dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le
condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun
indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in
quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della
servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può
essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso
riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
123. Al proprietario del fondo servente è dovuta una
indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della
diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il
fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta
prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù.
L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni
di massimo sviluppo previsto per l'impianto.
Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato
nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e
senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col
soprappiù del quinto (55/a).
In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori,
viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente
necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per
le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture
aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate,
ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere
corrisposto il valore totale.
Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree
ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del
proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni
prodotti durante la costruzione della linea, anche per le
necessarie occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col
servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti
dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente
articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a
servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei
conduttori.
(55/a) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30
aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123,
comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta
del "soprappiù del quinto" alla indennità per servitù di
elettrodotto.
124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo
minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione
del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine,
il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese
dell'utente delle condutture.
Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima
della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra
metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu
praticato.
Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò
che ha pagato per la concessione temporanea.
125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120
ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei
comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico
servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal
pagamento di un canone annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà
delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni
di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.
La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle
amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è
determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni
interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il
diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli
impianti.
126. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei
lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare
lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non
siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una
congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito
senza spese eccessive.
In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è
demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con
decreto, sentito il Consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.
127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano
altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche,
debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio
di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che
ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure,
a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione
delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in
caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.
Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che
rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto
è disposto nell'art. 122.
128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture
elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù.
Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la
conservazione dell'impianto in istato di esercizio.
129. Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad
eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e
127, non si applicano agli impianti di linee elettriche
costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in
servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.
La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica
e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione
ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle
comunicazioni (56) ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre
1923, n. 2119 (57).
Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la
esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le
disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (58), dell'art. 77
della L. 7 luglio 1907, n. 429 (57) nonché quelle del R.D. 24
settembre 1923, n. 2119 (57).
(56) Ora, per il D.Lgt, 12 dicembre 1944, n. 413,
Ministro per i trasporti.
(57) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
(58) Riportato alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
Capo III - Esercizio degli impianti elettrici.
130. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di
servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su
qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione,
trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che
possano danneggiarli o comunque alterare il regolare
funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo
manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali
senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla
produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo
gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione,
trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente
articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è
punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia
soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle
pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia
doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso
Codice.
131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni
nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi
pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in
contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le
disposizioni dell'art. 54.
132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o
per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego
dell'energia elettrica con direttive di carattere generale,
possono essere nominati, con decreto reale su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle
corporazioni (59), sentito il Consiglio dei Ministri, commissari
regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province
interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la
continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le
eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia
elettrica.
Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri
necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono
adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella
valutazione dei bisogni delle varie province interessate.
(59) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
Capo IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica
(60).
133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati
nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di
energia elettrica sono vietate.
(60) Con L. 19 luglio 1959, n. 606, riportata in
appresso, al n. A/VII, è stato disposto che le
esportazioni e le importazioni di forniture occasionali
e stagionali di energia elettrica con i paesi membri
della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal
presente capo.
134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia
elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli
affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
(61).
Con le stesse formalità il Governo determina la quantità
massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata
l'importazione o la esportazione.
(61) L'art. 1, L. 26 gennaio 1942, n. 217, così dispone:
"L'autorizzazione ad importare od esportare
l'energia elettrica è data con decreto del ministro pei
lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli affari
esteri, per le finanze, per le corporazioni (ora
dell'industria e del commercio), per gli scambi e valute
(il Ministero per gli scambi e valute è stato soppresso
con R.D. 2 giugno 1944, n. 150) e per le comunicazioni
(ora delle poste e telecomunicazioni).
Nel decreto sono determinate la quantità massima
d'energia da importare od esportare, le condizioni e la
durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo
stabilito di dieci anni.
Col decreto stesso o con decreto successivo saranno
determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni,
le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e
telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia,
che attraversano il confine".
135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia
elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche
relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o
rivendita.
La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai
dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse
pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque
momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non
sia stato stabilito.
L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio
superiore.
Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto
rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al
Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni
dalla comunicazione.
La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso
da parte dell'autoritratto o per inosservanza delle condizioni
cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza
indennizzo di sorta.
136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno
è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025
per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni
anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile -
15 novembre.
L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di
contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal
pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti
contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data
suindicata.
Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per
l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra (62).
(62) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia
elettrica è stato soppresso dall'art. 2 L. 26 gennaio
1942, n. 127.
137. E' in potestà del Governo di limitare la misura entro la
quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù
di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non
obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a
condizioni l'uso dell'energia importata.
TITOLO IV
Contenzioso
Capo I - Giurisdizione.
138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di
Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque
pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello
di Cagliari.
Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di
Appello designata dal primo presidente, alla quale sono
aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
nominati con decreto reale, su proposta del Ministro
Guardasigilli.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
.........................................................(63).
I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di
tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio
civile.
(63) Il quarto comma, concernente l'indennità di
presenza spettante ai componenti dei tribunali regionali
delle acque pubbliche, è stato abrogato dall'art. 1 L.
18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la
materia. Per l'indennità attualmente spettante ai
predetti componenti, vedi la L. 1 agosto 1959, n. 704,
riportata in appresso, al n. A/VIII.
139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia,
il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato
su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei
Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore
generale della Corte Suprema di Cassazione (64);
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di
Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.
In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado
fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto
reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i
consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i
consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di
cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato
temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
.........................................................(65).
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio
ufficio di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e
giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie
giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente
della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può
applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti
addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.
(64) Lettera così modificata dal D.L.C.P.S. 1° ottobre
1947, n. 1696.
(65) Il settimo comma, concernente l'indennità spettante
ai magistrati del tribunale superiore, è stato abrogato
dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava
ex novo la materia. Per l'indennità attualmente
spettante ai predetti magistrati, vedi la L. 1 agosto
1959, n. 704, riportata in appresso, al n. A/VIII.
140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei
Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro
alvei e sponde:
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto
relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la
occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi
e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n.
2359 (66), in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di
opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle
acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità
prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta
fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da
qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da
qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a
termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523 (67),
modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico
delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.
1604 (68).
(66) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica
utilità.
(67) Riportato al n. D/I.
(68) Riportato alla voce Pesca.
141. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova
opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo
precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti
dell'autorità amministrativa.
In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore
competente per territorio.
Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo
Tribunale delle acque pubbliche.
142. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene
la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in
primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.
Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei
quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.
143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale
superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per
violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche (69);
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti
definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli
artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i
provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa
in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2
del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (67), modificato con l'art. 22 della
L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688
(70), e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. F (69) (71);
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale
superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24,
26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con
R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (72).
Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente
articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione
amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi
stabiliti (69).
Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale
superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con
tre consiglieri di Stato e con un tecnico.
(69) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio
1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143,
primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, limitatamente alle parole "definitivi"; ha
dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, L. 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143,
secondo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella
parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale
possa anche esperirsi contro il provvedimento
amministrativo, impugnato con il ricorso in via
gerarchica, nel termine di sessanta giorni dalla
scadenza di quello di novanta giorni decorrente dalla
proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro
quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non
abbia comunicato e notificato la decisione
all'interessato.
(67) Riportato al n. D/I.
(70) Il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 reca alcune
modifiche al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, riportato al
n. D/I.
(71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(72) Riportato alla voce Pesca.
144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche
determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le
controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per
quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione
delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre
che le controversie interessino la pubblica amministrazione.
145. La notificazione dell'atto o provvedimento
amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta
mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma
amministrativa.
In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa
forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o
provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta,
con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per
mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona
interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al
servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio originale,
è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal
consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è
fatta menzione.
Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro
è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della
notificazione.
Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le
disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla
notificazione della citazione.
146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento
amministrativo offenda interessi di individui o di enti
giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati
nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta
notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti,
il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della
pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali
della provincia.
Capo II - Norme di procedura.
147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di
ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente
legge, d'accordo col presidente della sezione designata a
funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i
giorni per le udienze così del collegio come dei giudici
delegati alle istruzioni.
148. Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello,
designate a funzionare come Tribunali delle acque publiche,
tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi
vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro
per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183
della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.
149. L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle
acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici
e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e 35
del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e
quelli prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con
R.D. 7 agosto 1907, n. 611 (73), che siano indispensabili alle
esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati
e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici
da lui delegato.
(73) Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale è
stato approvato il regolamento per la esecuzione della
legge sul Consiglio di Stato.
150. Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali
regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze
sono conservati in apposito volume.
I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati
in apposito volume.
151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si
propone con ricorso (74) notificato con le norme stabilite negli
artt. 135 e 144, primo comma (75), del Codice di procedura
civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con
l'osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n.
2828, sul foro erariale (76).
Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami
pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme
indicate nell'art. 146 dello stesso Codice (77).
Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire
dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma
dell'articolo 157 della presente legge.
(74) Con l'art. 2, L. 1 agosto 1959, n. 704, riportata
in appresso, al n. A/VIII, è stata istituita una tassa
per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi davanti al
tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai
tribunali regionali.
(75) L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 cod.
proc. civ. del 1942; l'art. 144 non ha, nel codice
vigente, norma corrispondente.
(76) Ora R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e L. 25 marzo
1958, n. 260, riportati alla voce Consiglio di Stato.
(77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.
152. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo
procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini
dell'art. 146 (77), sono unite tante copie in carta libera
quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti
di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della
sentenza appellata.
Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a
piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero
conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di
data posteriore al ricorso.
(77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.
153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali
giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.
Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con
lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.
L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia
che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare
a questo la ricevuta di ritorno.
In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne
è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la
notificazione si ha come compiuta.
La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la
persona interessata, o chi la rappresenta legalmente,
sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta
dell'atto o provvedimento che la riguarda.
Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la
notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la
dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni
degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze,
fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
La parola "parte" usata nelle disposizioni della presente
legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente
costituiti.
155. Il termine per comparire non può essere minore di venti
giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in
Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta
negli altri casi.
Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte
citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma
non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato
nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso
dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il
ricorso coi documenti.
Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato
della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.
157. Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere
presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a
piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega
per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.
Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede
mediante decreto su ricorso o di ufficio.
Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal
presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di
avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una
Corte di appello del Regno.
Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che
la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un
procuratore.
Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal
caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi
mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la
scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della
L. del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 (78).
La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal
procuratore o dall'avvocato.
(78) Vedi ora l'art. 43 della tariffa allegato A al
D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive
modificazioni, riportato alla voce Bollo (imposta di).
158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se
abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale
ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della
persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia
già provveduto col ricorso.
Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta
oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel
modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col
contro-ricorso.
Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o
produrre i documenti in una udienza successiva alla quale
differirà la causa.
Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per
iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente
rinviata la causa.
159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di
elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza
all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il
giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che
i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il
termine da lui fissato.
I rinvii della istruzione della causa possono essere dal
giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.
La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le
elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente
sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il
quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le
conclusioni possono essere presentate alla udienza o in
cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio
fra le parti.
161. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse
siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando
due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o
incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al
regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti,
proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.
La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore
delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal
deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a
reclamo al collegio n a denuncia per cessazione n a
revocazione.
Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro
connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la
domanda di regolamento della competenza non è più possibile se
uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il
giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno
successivo.
Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono
impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono
pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza
delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno
della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il
giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.
Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di
tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel
verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi
al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro
caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza
fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio
eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per
comparire non può essere minore di tre giorni.
La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza
stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa
a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al
giudizio di opposizione.
Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria
colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di
ufficio.
163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per
iscritto.
Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori,
il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di
rispondervi immediatamente.
Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi
siano stati proposti oralmente, il giudice determina
nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve
rispondere.
164. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte
personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il
mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la
parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.
La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per
iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto
nel processo verbale di causa.
Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o
chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla
formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo
l'udienza.
Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta
dalla parte.
165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per
iscritto.
Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che
ammette la prova, determina i fatti da provarsi.
Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che
possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto
anteriore al provvedimento che ammette la prova.
La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della
prova contraria.
Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei
testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso
termine, articolarli.
Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che
per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.
Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per
accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il
verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi
per i quali esso riconosca la necessità della proroga.
Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine
che viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art.
10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
I testimoni sono citati per biglietto.
166. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del
precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una
prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla
parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le
parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei
testimoni.
Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo
precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei
testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad
altra udienza per tale indicazione e per l'eventuale
articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice
pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e,
occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il
nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente
impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il
termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata
nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella
ordinanza del giudice.
167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi
procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile
aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore,
insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati
nella lettera d) dell'art. 139.
In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può
sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità
di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può
ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico
per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la
constatazione dello stato di fatto.
168. Quando si debba procedere alla verificazione di
scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede
avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e
seguenti (79) del codice di procedura civile.
(79) Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.
170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di
conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi
fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un
componente del Tribunale civile del luogo in cui il
provvedimento deve essere eseguito.
171. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al
giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto
dell'art. 331 (80) del codice di procedura civile.
(80) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.
172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare
la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate
separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di
transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i
suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è
esecutivo contro le parti intervenute.
173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino
a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per
la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo
180.
L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui,
dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al
giudice delegato all'istruzione.
All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto
l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che
comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento
deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del
presente articolo.
La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda
comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima
del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per
la citazione del terzo.
174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di
chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per
citarlo.
Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la
citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito,
l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.
175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o
sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il
giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi
al Tribunale a norma dell'art. 162.
176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti
a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non
avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi,
depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali
documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.
Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al
ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.
Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non
sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice
dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per
l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova
notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non
comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.
177. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva,
comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le
sentenze già pronunciate in giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per
controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova
contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non
avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 (81) del Codice di
procedura civile, sempre che nel primo atto neghi
specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella
attribuita ad un terzo.
(81) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.
178. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa
all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del
collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa
conclusionale coi documenti: se intende comparire prima della
udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa
alle parti costituite.
La comparizione posteriore alla discussione della causa si
effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto
1901, n. 403 (82), sul procedimento sommario.
Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le
parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di
istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente
articolo.
(82) Abrogato a seguito della emanazione del codice di
procedura civile del 1942.
179. Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non
può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto
di citazione.
Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande
riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle
contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.
180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice,
nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il
giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con
provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a
notificazione.
Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione
delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento,
a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.
Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette
giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero
sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le
singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si
osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del
successivo art. 188.
181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione
della causa.
Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un
procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a
svolgere succintamente il proprio assunto.
182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare,
assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione
e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori,
salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto
e duraturo.
183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si
osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 (83) del
Codice di procedura civile.
La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive
avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente
o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.
Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed
entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli
atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché
provvedano alla registrazione.
Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro,
il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione
alle parti, mediante consegna di copia integrale del
dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli
atti di citazione.
Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle
ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di
esse, mediante notifica a norma del comma precedente.
La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o
eletti, a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno (83/a).
(83) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.
(83/a) Con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223
(Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella parte
in cui prevede che la notificazione del dispositivo
delle sentenze al contumace va fatta "mediante
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziché secondo la
disciplina stabilita per le notificazioni degli atti
processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di
procedura civile.
184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta
in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la
indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data
della pubblicazione.
Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere
riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le
parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della
causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della
notificazione.
L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.
185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di
avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del
D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (84).
(84) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi
non siasi fatto alcun atto di procedura.
187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del
procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza
sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo
della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.
Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la
comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti
anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso
dell'articolo 145 (85) del Codice di procedura civile.
(85) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.
188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di
competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale
Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro
stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio
delle Corti d'appello.
Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle
difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si
osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore
della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati
occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali
delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni
dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183,
mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti
artt. 151 e 155.
Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156.
Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e
quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono
impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere
impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può
tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il
gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine
all'intero giudizio.
190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore
delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti
articoli.
191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche
riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la
causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art.
493 (86) del Codice di procedura civile.
(86) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.
192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche
indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di
cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità,
dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto
alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si
riferisce.
193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può
essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle
udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col
patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la
comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il
ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento
definitivo impugnato sotto pena di decadenza (86/a).
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non
importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a
causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio
della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa
constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da
depositarsi insieme col ricorso.
(86/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31
gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma primo dell'art. 194,
limitatamente alla parola "definitivo".
195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione
dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per
gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad
istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante
istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la
istanza deve essere notificata agli interessati ed alla
amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale
notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice
delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potrà
pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore
riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i
fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in
contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione
interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla
stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad
assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e
la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati
uno o più funzionari tecnici dello Stato.
197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143
della presente legge proponga questioni della natura di quelle
indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per
la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.
198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il
ricorso, lo rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il
provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità
amministrativa competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il
provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità
amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dell'art. 143
decide anche nel merito.
199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle
acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia,
possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza
della parte nei casi indicati nell'art. 494 (87) del Codice di
procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte,
le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i
termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri
dell'articolo 494 (87) del suddetto Codice.
Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con
la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 (88) dello
stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli
altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.
(87) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.
(88) Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.
200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso
alle sezioni unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art.
3 della L. 31 marzo 1877, numero 3761 (89);
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del
n. 3 dell'art. 517 (90) del Codice di procedura civile, o se si
verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'art. 517
(91) medesimo.
Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è
rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche
il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di
cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
(89) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma
secondo, c.p.c. 1942.
(90) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
civ. 1942.
(91) La norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8,
cod. proc. civ. del 1866, prevedeva che la sentenza
pronunziata in grado di appello poteva essere impugnata
col ricorso per cassazione "se contraria ad altra
sentenza precedente pronunziata fra le stesse parti, sul
medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che
abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata".
201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque
pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il
ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto
per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della
L. 31 marzo 1877, n. 3761 (92) ^(92/cost).
(92) In merito, vedi, ora, anche art. 362, comma
secondo, c.p.c. 1942.
(92/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-16
giugno 1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26,
serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 201,
in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della
Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3,
103, 111 e 113 della Costituzione.
202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di
cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le
norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura
civile (93).
Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle
che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili
soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su
questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere
impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può
tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere
alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli,
secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone
termine all'intero giudizio.
I termini indicati nell'art. 518 (94) del Codice di procedura
civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione
del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.
(93) Vedi, ora, libro II, titolo III, capo III, cod.
proc. civ. 1942.
(94) Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.
203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt.
200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199
devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito
della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il
ricorso o l'istanza siano rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le
disposizioni degli articoli 500 (95) e 501 (96) del Codice di
procedura civile.
(95) L'art. 500 cod. proc. civ. 1866 non ha
corrispondenza nel cod. proc. civ. 1942. Esso così
disponeva:
"Quando con un solo atto siano impugnate più
sentenze pronunziate nello stesso giudizio, basta un
solo deposito. Mediante un solo deposito possono più
persone aventi lo stesso interesse proporre la domanda
di revocazione, purché con un solo atto".
(96) Vedi, ora, art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3,
cod. proc. civ. 1942.
204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai
Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si
osserva il disposto dell'art. 473 (97) del Codice di procedura
civile.
La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti
ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (98) del Codice di procedura
civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 (99) del citato
Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e
9 dell'art. 360 (100) del Codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso,
a norma dell'art. 151.
(97) Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.
(98) Le norme citate così disponevano:
"La sentenza pronunziata in grado di appello può
essere impugnata col ricorso per cassazione:
4) se abbia pronunciato su cosa non domandata;
5) se abbia aggiudicato più volte quello ch'era
domandato;
6) se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei
capi della domanda stati dedotti per conclusione
speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370,
capoverso ultimo;
7) se contenga disposizioni contraddittorie.
(99) Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.
(100) Vedi, ora, art. 132, comma secondo, n. 5, cod.
proc. civ. 1942.
205. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la
esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima
istanza.
L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello
sono esecutive a norma dell'art. 554 (101) del Codice di
procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la
esecuzione.
Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II
del Codice di procedura civile (102).
(101) Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.
(102) Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.
206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale
superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via
amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte
riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciata
se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione
in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere
intitolato in nome del Re (103) e terminare con la formula
stabilita dall'art. 556 (104) del Codice di procedura civile.
(103) Ora, ai sensi del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1, e
dell'art. 101 della Costituzione, "In nome del Popolo
italiano".
(104) Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.
207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si
applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme
stabilite dal Codice di procedura civile.
208. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni
del presente titolo si osservano le norme del Codice di
procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento
giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626
(105), e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi
modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili
nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo
III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (106), delle leggi
sul Consiglio di Stato.
(105) Vedi, ora, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, riportato alla voce
Ordinamento giudiziario.
(106) Riportato alla voce Consiglio di Stato.
209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n.
3282 (107), sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed
ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque
pubbliche, con le modificazioni che seguono.
La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla
commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte
di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque
pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le
cause di competenza del Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
(107) Riportata alla voce Patrocinio gratuito.
210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge
il presidente della commissione può, nei casi di urgenza,
concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito
patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella
prima adunanza.
Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione
provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza,
nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto
definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del
bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito
dell'occorrente carta bollata.
TITOLO V
Disposizioni generali e transitorie
211. Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 (108), la
concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a
norma della presente legge, ha luogo previo consenso del
Ministro delle corporazioni (109).
Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti
termici per la produzione di energia elettrica destinata alla
distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici
esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli
impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal
Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col
Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal
prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile (110).
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di
distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data
dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo
consenso del Ministro delle corporazioni (109).
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al
primo comma dell'art. 129.
(108) La L. 12 gennaio 1933, n. 141 è stata abrogata con
l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.
(109) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
(110) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 28
giugno 1955, n. 620.
212. ...................................................(111).
(111) Abrogato dall'art. 5, R.D.L. 5 novembre 1937, n.
2101, riportato in appresso, al n. C/I.
213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il
periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che
entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla
attuata utilizzazione.
214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i
termini originariamente assegnati per la decorrenza del
pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate
saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto
verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite
all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o
dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate
eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga
concesso.
215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche
per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, che intendono iniziare o
riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere
concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori
pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle
corporazioni (112) e sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere,
ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi
tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché
l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo
di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto
anche col Ministro delle finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come
proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi
indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti
nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del
diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
(112) Vedi nota 109 all'art. 211.
216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od
altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente
rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del
magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.
Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a
pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo,
sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33
della presente legge.
La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai
Tribunali delle acque pubbliche.
217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono
opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale
autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto
l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di
acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e
l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni
solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per
canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per
invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità
amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse
instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle
bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni
innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le
innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che
servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei
molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione
e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di
botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni
esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e
bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le
derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno
alle opere di questo genere già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che
possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o
della restituzione delle acque derivate.
218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a
scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o
contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica
utilità nei riguardi delle espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo
potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi
rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li
autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per
acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia
ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla
concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di
contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della
domanda di concessione.
219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente
legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 (112/a).
La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del
regolamento per l'esecuzione di questa legge.
(112/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dalla L. 1° luglio 1949,
n. 417, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113,
secondo comma, della stessa legge.
220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle
norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art.
223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia
giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e
guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono
per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle
pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del
codice di procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio
del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli
221 e 222.
221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge,
che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo
dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la
riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la
regolarità della denuncia.
Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire
immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del
podestà (113), o di un ufficiale di polizia giudiziaria,
l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il
rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio,
rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo
con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte
dirette.
(113) Ora, sindaco (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; T.U. 5
aprile 1951, n. 203).
222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite
con la pena della sanzione amministrativa (113/a), l'ingegnere
capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il
verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può
ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la
somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e
del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro
il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di
contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il
procedimento penale.
(113/a) In origine "ammenda".
223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della
presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un
funzionano da lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito
all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il
funzionario da lui designato.
224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo
dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della
presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
225. Per le spese generali di controllo tanto delle
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti
delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle
linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti
nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base
al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in
proporzione alla importanza economica delle singole aziende.
Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione
ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente
articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli
artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (114), e a norma
del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928,
n. 854 (115):
a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei
predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il
31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato
di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31
dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre
1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei
lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad
eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno
svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31
dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30
maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in
doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia
data la prova dello stato dei lavori.
Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni,
decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti
importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che
occorra apposita pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa
dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R.
D. 15 aprile 1928, n. 854 (115) per ragioni di interesse
pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano
ultimati dopo il 1931.
(114) Il R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 contiene
provvedimenti in favore della produzione e della
utilizzazione della energia idroelettrica.
(115) Il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e il R.D. 15
aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati dall'art. 234
del presente testo unico.
227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in
ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile
entro il 31 dicembre 1941.
228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli
precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui
costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente
necessità per la trasformazione agraria di una o più province o
con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata
in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati
ma non ancora ultimati.
I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono
impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi
di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione
che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e
che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere
dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo
il collaudo.
229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è
accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli
stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre
l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di
ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile
agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione
dell'energia elettrica.
230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli
articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta
concessionaria somme non computate nell'applicazione delle
imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà
determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo
indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte
sulle somme impiegate negli impianti.
231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si
estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti
esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664 (116), e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n.
2161 (117).
(116) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
(117) Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.
232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli
artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (117/a), per le
linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31
dicembre 1930.
(117/a) V. nota 114 all'art. 226.
233. Fino a quando non siano emanate le norme per la
esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le
norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla
stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della
legge medesima.
234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono
abrogati:
1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui
serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di
giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque
pubbliche;
2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di
procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque
pubbliche;
3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n.
1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini
indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;
4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine
stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14
agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di
acque pubbliche;
5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.
concernente l'aumento delle entrate demaniali:
6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni
per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle
Isole;
7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio
idrografico;
8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a
scopo industriale;
9) la L. 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a
distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed
alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con R.D.
20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la
costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di
energia elettrica;
11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta
all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232;
12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente
disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di
trasmissione dell'energia elettrica;
13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni
concernenti l'importazione e l'esportazione di energia
elettrica, e la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con
modificazioni, il detto decreto;
14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995,
che reca provvedimenti in favore della produzione e della
utilizzazione dell'energia idroelettrica;
15) il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852, che reca
provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione
dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute
nell'articolo 6;
16) il R.D. 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni
sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per
impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni
per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o
laghi artificiali;
19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a),
b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere
idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le
lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella
parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle
stabilite nella presente legge.
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