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CAMERA DEL LAVORO E NON LAVOROUNA PIATTAFORMA PER RIPARTIRE
Negli ultimi anni si è parlato spesso di flessibilità nel modo di produrre e di lavorare; si è sostenuto che bisognava abbandonare l'idea del posto fisso ed essere più moderni, più disponibili e aperti verso le moderne esigenze produttive e le continue innovazioni tecnologiche. Quelle che si presentavano come teorie sono diventate "nuove politiche del lavoro" e "nuove regole del mercato del lavoro". Si sono diffusi rapporti di lavoro individuali, lavoratori in affitto, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, falsi lavori autonomi con partite IVA. In Italia, questi "nuovi" lavori interessano già alcuni milioni di persone; ma i padroni ritengono che ciò non basti e che la "flessibilità" (intesa come libertà dell'impresa di disporre senza alcun vincolo della forza-lavoro) debba essere estesa all'insieme del mercato del lavoro. La precarizzazione della condizione di lavoro (in primo luogo dei giovani e delle donne) e la riduzione dei diritti sui luoghi di lavoro e nella società, sono gli obiettivi cui tende la nuova legislazione: lo dimostra l'ostilità incontrata dal primo tentativo di regolamentazione in senso riformista, il disegno di legge Smuraglia, nelle Aule parlamentari. Tra i lavoratori cosiddetti "atipici", ma anche nell'insieme della società, si diffonde l'insicurezza e la sfiducia. E' dall'insieme di questo quadro che emerge la necessità di ricostruire un movimento che nasca e si sviluppi dentro e fuori i luoghi di lavoro perché oggi "l'attitudine al produrre" e "la messa a produzione" degli individui sono estese, dal "nuovo" modo di produrre, all'intera dimensione sociale. La Camera del Lavoro e del non lavoro avanza la seguente Piattaforma che sarà verificata, discussa, emendata, nel corso delle prossime settimane in un confronto con i lavoratori, le associazioni, i sindacati, le forze del movimento democratico e dell'antagonismo sociale. PIATTAFORMA (Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, partite IVA) Diritti fuori dal rapporto di lavoro Formazione: Detrazione fiscale delle spese di formazione e aggiornamento. Fondo per la formazione continua a carico dell'ente locale. Diritti sindacali: Possibilità/finanziamenti/strutture fisiche con fondi legati all'ente locale per lacostruzione di associazioni di lavoratori atipici e/o momenti di mutualità che permettano organizzazione sul territorio dei lavoratori stessi. Osservatorio territoriale: Osservatorio promosso dal comune o dalle circoscrizioni che permetta un monitoraggio delle forme di lavoro atipico sul territorio individuando e denunciando l'uso improprio delle collaborazione e controllando l'applicazione dei diritti di base con la possibilità anche di convocare le parti (seppure non potendo imporre nessun obbligo) per chiarire le forme e le modalità contrattuali. Fondi strumentali: Fondo dell'ente locale per i lavoratori autonomi di seconda generazione che a fronte della presentazione di progetti individuali o collettivi possono usufruire di finanziamenti per acquisire strumentazione, per associarsi o semplicemente possibilità di accedere ad orientamento e "bilancio delle competenze" in modo gratuito. Maternità: Assegno dignitoso e slegato dai contributi versati. Conservazione del posto di lavoro per i contratti superiori ai sei mesi. Regime fiscale: Detraibilità delle spese dei beni strumentali per le collaborazioni come già avviene per le P. IVA. Consulenza fiscale e dichiarazione dei redditi gratuita sotto un determinato tetto di reddito. Diritto allo studio: Una settimana di permesso retribuito in caso di esame universitario o di corso professionale pubblico riconosciuto. Diritti dentro il rapporto di lavoro Diritti sindacali: Diritto d'assemblea e di bacheca aderendo a quelle dei lavoratori stabili o, promuovendone delle proprie, con un monte ore retribuito da utilizzare per le assemblee nelle aziende con almeno 10 lavoratori collaboratori coordinati e continuativi; possibilità di eleggere una rappresentanza interna propria che partecipi a pieno titolo alla contrattazione interna. Minimi retributivi: Garanzia, in ogni caso, di un'equa retribuzione proporzionale alla qualità e alla quantità di lavoro prestato. Compenso orario agganciato (quando vi sono) ai contratti collettivi nazionali relativi alle mansioni e ai livelli della prestazione (non inferiore al minimo lordo). Dove c'è un compenso forfettario va ricondotto a un parametro orario verificabile. Fine rapporto: Le "coordinate e continuative" devono avere il T.F.R. (1/12 del compenso per ogni ora lavorata) e una giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro. Per i rapporti che non prevedono un termine contrattualmente stabilito, ai fini della validità dell'eventuale recesso da parte del datore di lavoro, sono necessarie la motivazione e la sussistenza di una giusta causa. Quale soluzione per l'inadempienza di tali obblighi si impone al datore di lavoro il pagamento di una somma del valore dell'importo compreso tra le 6 e le 12 mensilità medie riferite al periodo del rapporto di lavoro. Diritto di prelazione: Sia per i contratti dello stesso tipo (valido per le coordinate e continuative) sia per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per analoghe mansioni. Malattia: Obbligo per il datore di lavoro di stipulare un'assicurazione sanitaria che preveda un minimo di retribuzione durante la malattia. Conservazione del posto, per un congruo periodo, al lavoratore in caso di malattia comprovata e prolungata. Sicurezza: Obbligo al rispetto della normativa inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs.626. Mensa e trasporto: Oltre un determinato numero di ore settimanali lavorate deve essere garantita la mensa o l'uso dei buoni-pasto. Pagamento dei trasporti e del vitto in caso di trasferte. Contratto: Obbligo del contratto scritto. Nel contratto devono essere definiti con precisione i tempi, le modalità del pagamento e le penali nel caso del loro mancato rispetto.
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