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Alcune note su part-time e lavoro lavoro a progetto a cura di Salvo Leonardi (ricercatore IRES CGIL Nazionale)
Nel "Libro bianco" il Governo ha - fra le altre cose - esplicitato la sua intenzione di modificare sostanzialmente l'istituto del part time, così come oggi disciplinato a seguito dei due recenti decreti legislativi n. 61/2000 e n. 100/2001. Ritenuta "un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario", la normativa italiana sul part time è accusata di "porre nuovi vincoli" e "appesantimenti burocratici" che, a giudizio degli estensori del testo, "mortificano l'autonomia individuale delle parti". Le maggiori critiche investono, in particolare, le c.d. "clausole elastiche", eccessivamente rigide - si dice - a causa di due ordini di vincoli: a) la loro limitazione - posta dalla contrattazione collettiva - "in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa"; b) il diritto del lavoratore a denunciare il patto inizialmente stipulato (diritto di ripensamento).E' appena il caso di ricordare come il sistema delle clausole elastiche abbia costituito una delle novità più significative introdotte dalla nuova normativa sul part time. Diversamente che nel passato è stato infatti riconosciuto il diritto del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore nel contratto di lavoro. La disponibilità alle clausole elastiche - come è noto - richiede il consenso espresso del lavoratore, formalizzato in uno specifico patto scritto. Tale patto può essere denunciato durante il corso dello svolgimento del rapporto, ma solo in presenza si documentate ragioni, e cioè: a) esigenze di carattere familiare, b) per la tutela della salute, previa certificazione del servizio sanitario pubblico, c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. In ogni caso, la denuncia potrà essere effettuata solo quando siano trascorsi almeno 5 mesi dalla stipula del patto, accompagnata da un mese di preavviso in favore del datore.Il governo intende ora procedere ad una duplice de-regolazione, lasciando da un lato che le parti si accordino individualmente anche sull'elasticità della durata della prestazione, dall'altro abrogando il diritto di ripensamento del lavoratore. Anche qui, come in molti altri punti altrove, l'esecutivo sussume integralmente e calligraficamente le critiche e le richieste che - già nella fase del confronto col precedente governo - il fronte imprenditoriale aveva avanzato in materia di riforma del part time.Anche qui, come in molti punti altrove, gli estensori del "Libro bianco" si appellano strumentalmente a presunti indirizzi normativi comunitari, nonché ad alcune esperienze nazionali di recepimento particolarmente connotate in senso liberista, al fine di avvalorare una interpretazione del tutto minimalista del diritto comunitario medesimo. In altre parole, se una direttiva sociale europea fissa una base di diritti minimi fondamentali ne conseguirà, per il nostro governo, che le norme nazionali di recepimento non dovranno mai eccedere tali minimi. Solo l'accordo individuale fra le parti, libero oppure assistito dai contratti collettivi, potrà esorbitare dai suddetti minimi.Noi - alla stregua di tutta la Confederazione Sindacale Europea (CES), nonché di influenti settori della dottrina giuslavoristica nazionale ed europea - non condividiamo questa interpretazione del diritto comunitario. Ogni direttiva sociale contiene infatti apposite clausole di salvaguardia che, nelle disposizioni per la loro attuazione, attribuiscono agli Stati membri e/o alle parti sociali il potere di "mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste" nel testo dell'accordo. In questi termini, infatti, si esprime la direttiva 97/81/CE, cluasola 6.1, che subito dopo aggiunge: "L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo (...)" (cl. 6.2). Nulla quindi osta, in via di principio e di applicazione, a che il legislatore nazionale possa declinare in modo relativamente autonomo gli obiettivi fondamentali fissati in sede comunitaria. A riprova di ciò milita l'evidenza di sistemi nazionali che - sul par time come su altre materie lavoristico-sociali - presentano ancora un livello relativamente differenziato di articolazione. Dire quindi che in Inghilterra o in Olanda si fa in una certa maniera, per invocarne una acritica emulazione, vale a poco se potrà dimostrarsi che altrove si fa diversamente e che - per fare un esempio - c'è addirittura chi, come la Spagna, non ha neppure previsto l'esistenza di clausole elastiche.La trasposizione nazionale delle direttive sociali, attraverso procedure di stampo concertativo, produce sempre un certo grado di dialettica fra le parti sociali e ciò proprio in ragione dei margini di relativa autonomia applicative riconosciuti in capo agli Stati membri. Di tale autonomia relativa, confortata dall'ampio consenso dei rappresentanti sindacali del mondo del lavoro, sono frutto i due decreti legislativi varati nell'ultimo anno e mezzo. Contro le intenzioni abrogative del governo - in special modo in materia di clausole sociali - militano due ulteriori ordini di valutazione: una di principio e un'altra, per così dire, di opportunità strumentale. In linea di principio siamo certi che la libertà individuale dei contraenti sia meglio tutelata se si consente alla parte più esposta agli effetti economici ed organizzativi del part time - il lavoratore - un diritto di ripensamento su quanto originariamente pattuito. E' davvero singolare che per "non comprimere inutilmente l'autonomia contrattuale delle parti", per valorizzare quindi massimamente la libertà individuale dei contraenti, si cominci col minacciare di rendere fatale e irrevocabile una scelta del lavoratore che può più modestamente scaturire da fattori contingenti della sua esperienza umana e lavorativa (su tutti gli esempi del part time scelto temporaneamente per motivi di studio e, dalle donne, per la cura dei figli). In particolare le donne, sospettiamo, risulterebbero particolarmente penalizzate (quindi discriminate) da un regime del part time connotato da una rigida irrevocabilità. Se queste valutazioni hanno un fondamento, è del tutto ragionevole presumere - e siamo ora all'opportunità di ordine strumentale - che il lavoratore finisca con l'evitare di intraprendere una scelta così pesantemente connotata dal suo carattere di irreversibilità. Pensiamo infatti che solo una relativa tranquillità - nel rispetto ovviamente di quelle compatibilità contestuali dell'impresa già previste dall'attuale normativa (v. causali per la denuncia del patto) - potrà veramente incoraggiare il lavoratore a rendersi disponibile per stipulare patti contenenti clausole elastiche. Al contrario, una loro interpretazione gravata dal sospetto di una puntiva irrevocabilità potrebbe solo dissuadere il lavoratore da ogni eventuale intenzione all'elasticità.Quanto alle soglie di estensione del lavoro supplementare, nonché del regime delle maggiorazioni retributive e delle agevolazioni contributive - oggetto di ulteriori critiche da parte del Libro bianco - vogliamo qui ricordare l'atteggiamento duttile con cui i sindacati confederali avevano già accolto - nei precedenti testi normativi - l'ordinarietà della retribuzione calcolata per il lavoro supplementare (fino al massimo del 10%).Pensiamo quindi che sia del tutto fuorviante e pretestuoso imputare all'attuale regime delle clausole elastiche le cause di un insoddisfacente sviluppo del part time nel nostro paese. Riteniamo piuttosto che - alla stregua dell'intera normativa in materia - non sia trascorso un tempo sufficiente affinché fra lavoratori e imprese si diffonda una conoscenza adeguata delle possibilità offerte oggi dal sistema. Parliamo infatti di provvedimenti varati nel corso dell'ultimo anno e mezzo; arco di tempo nel quale in nessun caso si possono ragionevolmente attendere dinamiche sconvolgenti sugli assetti normativi e consuetudinari pre-esistenti. Ci pare invece più ragionevole ipotizzare come l'incidenza del part time in Italia, ancora al di sotto delle sue autentiche potenzialità occupazionali e sociali, vada colta e interpretata contestualmente, a partire da un duplice ordine di fattori: a) le caratteristiche complessive che ha assunto la flessibilità nel nostro mercato del lavoro; b) le difficoltà e i ritardi con cui le aziende provvedono alla predisposizione di modelli organizzativi del lavoro adeguati ad un maggiore e migliore uso del part time. Un ulteriore elemento di indagine - di carattere certamente più generale - concernerebbe poi il livello medio delle retribuzioni (perché non si confronta anche questo col mitico modello olandese?), che non serve certo ad incoraggiare quelle detrazioni più o meno consistenti che, per un individuo e/o un nucleo familiare, conseguono dalla scelta di optare per forme di part time. Siamo quindi contrari ad una riforma delle clausole elastiche che ne comprometta il carattere sostanzialmente scelto perché, al contempo, volontario e reversibile.Pensiamo che la normativa comunitaria consenta alla trasposizione nazionale margini importanti di adattamento, nella salvaguardia di diritti acquisiti e sensibilità da noi diffuse.Giudichiamo apprezzabile il ruolo che la legislazione attuale riconosce alla contrattazione collettiva nella definizione delle maggiorazioni su lavoro supplementare e straordinario. Proposte e sviluppi condivisi possono essere altresì perseguiti su alcuni terreni precisi; in particolare il rifinanziamento del fondo orari previsto dall'art. 13 della L. n. 196/97, in favore di moduli orari flessibili, all'interno dei quali si possono certamente immaginari impieghi più ampi del tempo parziale.Fra i paragrafi che compongono il capitolo del libro bianco su flessibilità e rapporti di lavoro, uno è intitolato al c.d. "lavoro a progetto". Il Ministro del lavoro Maroni lo ha definito: "una delle novità da introdurre per dare uno stimolo ai giovani che iniziano". Esso è trattato contestualmente alle collaborazioni parasubordinate ex art. 409, n. 3 c.p.c., di cui - secondo le intenzioni espresse nel libro - dovrebbe contribuire a circoscrivere l'estensione. A scanso di eventuali equivoci - come quelli generati dalla nozione di "tertium genus" - viene qui ribadita la natura autonoma dei due tipi contrattuali, che come tali quindi dovranno essere trattati. Il testo appare in questa parte piuttosto confuso e reticente, sia nelle analisi che nelle proposte. Così, se da un lato si avverte la necessità di evitare un uso distorto del lavoro parasubordinato, in "funzione elusiva e fraudolenta della legislazione posta in a tutela del lavoro subordinato", dall'altro si dice di volere "conferire riconoscimento giuridico ad una tendenza che si è rivelata visibile con il passare degli anni (...), quella appunto di lavorare a progetto". A questa tipologia - si dice - "sarebbero riconducibili i rapporti in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di eseguire, con lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri ed i tempi di corresponsione del compenso". In che cosa tale definizione differisca sostanzialmente da una prestazione di lavoro autonomo effettuata mediante la forma della collaborazione coordinata e continuativa non si desume chiaramente. Sulla base di una definizione di questo tipo - che avrebbe potuto tranquillamente aprire un articolato di legge a tutela del lavoro atipico (del genere di quelli discussi nella scorsa legislatura) - non si vede come si possa porre finalmente arginare l'abuso, del tutto evidente, che connota oggi il ricorso a questa tipologia di rapporti. Dire infatti che un rapporto di lavoro autonomo è finalizzato alla realizzazione di un progetto è - in senso tecnico-giuridico - del tutto ridondante ed autoevidente. Siamo infatti nell'orbita delle obbligazioni di risultato, cioè in presenza di un rapporto di lavoro autonomo. Il Prof. Biagi scrive infatti che "non verrebbe qui prefigurato un nuovo tipo contrattuale"; ma allora perchè creare ulteriore confusione in uno scenario già confuso? Perché dire che il lavoro a progetto rappresenta una delle maggiori novità contenute nel testo del libro bianco? Come tale, infatti, è stato salutato da tanti resoconti sulla stampa nazionale?Diverso sarebbe stato se, contestualmente, gli estensori del documento governativo avessero esplicitato l'abrogazione del lavoro coordinato e continuativo, assorbendone definitivamente la quota più qualificata nel campo gravitazionale dell'autonomia, per restituire a quella della subordinazione quella pletora di rapporti che - sotto la maschera della collaborazione parasubordinata - nascondono rapporti di dipendenza economica e tecnico-funzionale.Ma poiché ciò non può essere affatto desunto dal libro bianco, abbiamo il timore che il lavoro a progetto rappresenti un ulteriore istituto che - nel già frammentato scenario delle tipologie contrattuali - va' ambiguamente a posizionarsi a metà strada tra la già mediana parasubordinazione ed il lavoro autonomo classico. Un ennesima operazione di scissione molecolare di ciò che altrove - nella tanto evocata UE - si chiama, senza troppe complicazioni intermedie, lavoro autonomo e lavoro subordinato. Stop. E dove per atipico si allude generalmente a rapporti di subordinazione "substandard", connotati dall'apposizione di un termine o da peculiari regimi orari della prestazione. Se poi accade che un lavoratore giuridicamente autonomo dovesse risultare economicamente dipendente, a causa per esempio di una sostanziale mono-committenza, allora - per i soli risvolti economici - si potrà pensare ad una piena equiparazione coi colleghi subordinati con mansioni analoghe. Così ad esempio funziona il diritto tedesco nel caso dell'Arbeitnehmerahnliche Person. Il paragrafo prosegue ipotizzando un elenco di diritti e tutele in favore dei lavoratori in questione, ma non si capisce - per esempio - se tali diritti e tutele si rivolgeranno ai soli collaboratori a progetto o anche a quelli continuativi e coordinati. Se così fosse, una volta ancora non si capirebbe per quale motivo un datore/committente dovrebbe optare per la forma dell'uno rapporto, piuttosto che per la forma dell'altro.Sembra di capire che "Libro bianco" rinvii la regolamentazione dei rapporti di parasubordinazione alla contrattazione collettiva, che - si dice - "occorre seguire con interesse nel suo sviluppo, senza quindi precostituire in sede legislativa soluzioni che finirebbero per mortificare l'autonomia contrattuale". Proprio perché abbiamo avuto modo di analizzare e valutare queste prime esperienze negoziali del lavoro parasubordinato (v. recente studio IRES nazionale S. Leonardi, Parasubordinazione e contrattazione collettiva, in "Quaderni di Rassegna Sindacale", n. 3/2001. ), siamo più che mai convinti della necessità di un intervento legislativo di sostegno che stabilisca una cornice di regole comuni e certe per attori negoziali ancora contrassegnati da una estrema frammentarietà e debolezza."La legge - si dice in effetti - dovrebbe chiarire alcuni diritti fondamentali". Sommariamente si evocano quegli aspetti di ispirazione costituzionale già contemplati in alcune proposte di legge della scorsa legislatura. Tali diritti, presumibilmente, andrebbero a comporsi all'interno del più complessivo progetto di Statuto dei lavori, già compilato da Biagi al tempo del governo Prodi e oggi riproposto con il governo Berlusconi.Qui ci limitiamo ad osservare come una valutazione puntuale ed adeguata sul merito di tali diritti possa darsi solo in presenza di una loro compiuta formulazione. Staremo quindi a vedere e non lesineremo il nostro plauso di fronte ad ipotesi autenticamente interessate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di questo nuovo lavoro autonomo.Sin d'ora possiamo invece, una volta ancora, ribadire il nostro aperto dissenso verso l'ipotesi di certificazione dei rapporti ad opera di organismi paritetici di emanazione delle parti sociali. Tanto cara al Prof. Biagi. Già a commento del "suo" Statuto, e poi ancora a proposti della prima versione del disegno Smuraglia S. Leonardi, Il lavoro coordinato e continuativo: profili giuridici e aspetti problematici, in "Riv. Giur. Lav", n. 3/1999., stigmatizzammo le ragioni del nostro dissenso ad una norma che favorisce la disponibilità del tipo contrattuale ad opera delle parti sociali, laddove la Corte Costituzionale - in una nota sentenza (n. 115 del 1994) - ha negato, argomentando ampiamente, questa facoltà persino al legislatore ordinario. Oltretutto, la certificazione ingessa il rapporto all'elemento formale ed ex ante del contratto di lavoro o di quanto comunque l'organismo paritetico ha ritenuto di classificare. In questo modo si lascia che le dinamiche negoziali ed i rapporti contingenti di forza fra le parti arrivino a penetrare in materie che dovrebbero invece rimanere strutturalmente al riparo da tutto ciò. Non si può poi parlare di organismi paritetici fino a quando non si sarà detta per legge una parola chiara e definitiva sulla rappresentatività sindacale, questa sì certificata, nell'unico vero modo possibile: il sostegno associativo ed elettivo espresso dei lavoratori ai loro sindacati. Già al tempo della Smuraglia, il rinvio all'autonomia delle parti, su una questione a loro tecnicamente indisponibile e politicamente insidiosa, costituiva dell'originario disegno di legge ciò che di gran lunga ci piaceva di meno. E infatti, la seconda versione ne aveva rimosso il richiamo. "L'autonomia delle parti": neanche in tema di lavoro a progetto - ovviamente - il Libro bianco perde l'occasione per esaltarne enfaticamente ruolo e funzioni. Alla base di questo approccio sta il convincimento che dalla colonizzazione dei mondi vitali prodotta da una giuridificazione invadente e inderogabile (voluntas legis), supponente una figura di lavoratore "minorenne" eternamente debole e indifesa, si possa uscire attraverso una "riscoperta dell'individuo" e un ritorno al contratto e a schemi civilistici (il dogma della lex voluntatis) che restituiscano spazi di libertà e di autodeterminazione ai singoli individui. I rischi di questa prospettiva neo-contrattualista, nella quale le parti sono in condizione di poter disporre liberamente del tipo contrattuale, a prescindere dal concreto atteggiarsi del rapporto, sono notevoli e concernono l'intera architettura garantistica elaborata nel dopoguerra in campo sociale. Ammesso e non concesso che gli attuali scenari dell'impresa abbiano realmente emancipato i lavoratori dalla loro tradizionale debolezza socio-economica nel mercato e nel rapporto di lavoro (cosa che, come ci spiega la sociologia del lavoro, è tutt'altro che acquisita e univocamente dispiegata), si deve comunque tenere presente che dagli esiti della qualificazione non dipende soltanto l'effetto che le parti hanno formalmente dichiarato di volere, ma - come ebbe modo di scrivere Massimo D'Antona - "l'attuazione di una vasta regolamentazione eteronoma, che riflette interessi superiori rispetto a quelli delle parti, quali risultano in primo luogo dal sistema delle garanzie e dei diritti costituzionali del lavoro subordinato, che a loro volta formano parte integrante del modello di costituzione economica, nella misura in cui segnano i principali punti di equilibrio fra libertà economica e doveri inderogabili di solidarietà sociale". Non deve ritenersi allora un caso se con la sentenza poc'anzi menzionata la Corte Costituzionale è intervenuta nella disputa, affermando che non sarebbe consentito neppure al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato "a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura", né tanto meno conferire alla dichiarazione negoziale dei privati il potere di impedire l'applicazione del diritto del lavoro, allorquando il "contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento" siano quelle del lavoro subordinato.Ciò che quindi critichiamo con estrema forza della proposta governativa sul lavoro a progetto è la sua mancanza di chiarezza in merito al rapporto con cui tale lavoro si colloca rispetto al lavoro coordinato e continuativo. Se il contratto a progetto serve a riposizionare e riqualificare le collaborazioni dotate di autentica autonomia organizzativa, restituendo alla fattispecie della subordinazione tutto ciò che non si caratterizza in tal senso, si può ragionare per trovare insieme le modalità più congrue per la realizzazione di questo intervento. Se invece quello a progetto vuole essere un ennesimo modo per frammentare il già frammentato e confuso ordinamento contrattuale del nostro diritto del lavoro, allora esprimiamo sin d'ora il nostro netto rifiuto per una proposta che giudichiamo pasticciata e pericolosa. A partire da tali soluzioni riteniamo possa essere intrapresa e sviluppata con forza la contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori parasubordinati o a progetto, qualora quest'ultima accezione dovesse soppiantare la prima.
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