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Partito della Rifondazione Comunista
IV Congresso nazionale |
Statuto del Partito della Rifondazione Comunistaapprovato dal IV Congresso NazionaleRimini 18-21 marzo 1999 |
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S t a t u t oapprovato dal IV Congresso Nazionale Rimini 18-21 marzo 1999 PREAMBOLO Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, donne e uomini, che - ispirandosi ai valori di eguaglianza, libertà e fratellanza del socialismo e al pensiero marxista, innovando la tradizione delle comuniste e dei comunisti italiani, nello spirito della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana, si muovono per la trasformazione in senso socialista della società e dello Stato. I comunisti lottano perché in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dellidentità e dellorientamento sessuali; avversano attivamente lantisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento. I - L'ADESIONE AL PARTITO 1) Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa ne condividono il programma e i valori fondativi. 2) La domanda di iscrizione è rivolta al
circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di
luogo di lavoro o di studio ove si svolge la propria attività.
II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO 3) Ogni iscritta/o ha diritto:
6) Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti
secondo le norme stabilite dallo Statuto.
8) Fermo restando limpegno unitario è ammessa, in fase congressuale, laggregazione sulla base di piattaforme. 9) Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta. 10) Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto. L'esito della votazione, debitamente verbalizzato, deve essere immediatamente proclamato. III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO 11) L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali. 12) Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo è territoriale (comunale, subcomunale ed intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro. 13) L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito di lavoro o di studio. 14) La costituzione dei circoli è in ogni caso sempre deliberata dal comitato politico federale. Salva diversa decisione del comitato politico federale stesso non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10 iscritte/i. Il comitato politico federale può altresì autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti. Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a maggioranza qualificata. 15) Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i. 16) Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. 17) La federazione è costituita di norma su base provinciale. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza. 18) Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite
federazioni del Prc sulla base delle norme del presente Statuto.
19) Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte anche ad apporti esterni al partito. Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze. 20) Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale. Il comitato regionale è composto da rappresentanti di tutte le federazioni elette/i dai rispettivi comitati politici federali secondo criteri - proporzionali al numero delle/degli iscritte/i, con possibilità di differenziazione regione per regione - fissati dalla direzione nazionale. Il comitato politico regionale può integrare le/i proprie/i componenti con una quota non superiore al dieci per cento. Tali rappresentanti devono essere elette/i entro due mesi dalla conclusione del congresso nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del comitato politico regionale le/i segretarie/i di federazione ed il capogruppo nell'assemblea legislativa della Regione. Il comitato politico regionale elegge il collegio regionale di garanzia. Il tesoriere regionale è membro di diritto della segreteria regionale. IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE 21) Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista. V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI 22) Fanno parte dellorganizzazione delle/dei giovani
comuniste/i le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista
che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che volontariamente aderiscono
al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti. Tale organizzazione
è comunque interna al partito a tutti gli effetti.
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 23) Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. La conferenza nazionale elegge al termine della sua sessione la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità. VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE 24) Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici. VIII - I CONGRESSI 25) Il congresso è per ogni istanza del partito il massimo organo deliberativo. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso. I congressi di federazione e di circolo definiscono la politica delle rispettive organizzazioni. 26) Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere nel dibattito opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore. 27) Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale nonché sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione. 28) Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale - di cui fanno parte di diritto, come previsto dall'art. 35, le/i segretarie/i dei circoli - ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale. 29) Il congresso nazionale è costituito dalle/dai
delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli
iscritte/i. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni
tre anni. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione
del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici
federali con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno
un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione
si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni
livello. Il congresso nazionale elegge, per la parte di sua competenza,
il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia,
stabilendone il numero dei componenti entro i limiti di cui all'art. 50
del presente Statuto. L'integrazione del comitato politico nazionale, effettuata
in sede di congresso nazionale, deve avvenire in modo tale che vi sia la
percentuale dell'ottanta per cento di rappresentanza territoriale, calcolata
sull'insieme del comitato politico nazionale stesso.
30) Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per lelezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori, di giovani. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti IX- LE CONFERENZE 31) Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici, le modalità di svolgimento e di partecipazione. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito. 32) Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale. X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI 33) Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale ed al comitato politico nazionale. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal presidente ovvero dalla/dal segretaria/o su iniziativa dell'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti. Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione nazionale. 34) Il comitato direttivo di circolo dirige lattività
politica del partito a livello locale, approva il bilancio preventivo e
consuntivo, ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al
successivo art. 43. Esso elegge al suo interno la/il segretaria/o e il/la
tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria. Nel caso di cessazione
dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo,
lassemblea degli iscritti può provvedere alla sostituzione.
35) Il comitato politico federale decide gli indirizzi
politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali
di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina
lattività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale
di competenza. Ne fanno parte di diritto, le segretarie ed i segretari
dei circoli della federazione. La sostituzione delle/dei segretarie/i di
circolo determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico
federale. Le/i componenti del comitato politico federale dopo tre
assenze consecutive non giustificate sono dichiarati decaduti dal comitato
politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio
federale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi
causa di un componente eletto dal congresso provinciale, il comitato politico
federale può provvedere alla sua sostituzione con voto a maggioranza
dei componenti. Elegge fra i suoi membri la/il segretaria/o, la segreteria,
la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed
il comitato direttivo.
36) Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dellattività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni:
38) Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dellattività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. E convocato dalla direzione nazionale con lettera del segretario nazionale o in via straordinaria su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti. Ne fanno parte di diritto le segretarie ed i segretari di federazioni e le/i segretarie/i regionali. La sostituzione delle/dei segretarie/i di federazione o regionali determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico nazionale. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. Le/i componenti del comitato politico nazionale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale può provvedere alla loro sostituzione. Il comitato politico nazionale elegge nel suo seno la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e, la segreteria e la direzione nazionale. Il comitato politico nazionale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro, con funzioni di istruttoria e di proposta, designando le/i componenti e nominando le/i presidenti. I presidenti delle commissioni, a rotazione, presiedono i lavori del comitato politico nazionale. 39) La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a sessanta. Della direzione nazionale fanno parte di diritto, la/il segretaria/o, la/il tesoriera/e, le/i presidenti dei Gruppi parlamentari e la/il presidente del collegio nazionale di garanzia. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad assicurare la continuità dellattività politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei Gruppi parlamentari. La direzione nazionale indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo la proposta per la/il capogruppo. 40) La segreteria nazionale è organo con funzioni operative. Ne fanno parte di diritto la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e. Alla segreteria nazionale compete anche di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno, di istruirne i lavori. 41) La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito. 42) L'elezione della/del segretaria/o e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione del presidente. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti. 43) Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto. Al fine di promuovere una presenza tendenzialmente paritaria dei due sessi, occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto allaltro a tutti i livelli non sia di norma inferiore al 30%. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime. 43) bis . Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi. 44) La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o regionale. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti. 45) Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto palese. Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e. Le segreterie ad ogni grado devono essere di norma costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga adottata a maggioranza dei/delle componenti dellorgano eligente. 46) Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. 47) La/Il direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale. 48) L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito è a tempo determinato ed è decisa dalle segreterie e deve essere comunicata agli organismi di direzione. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento. 49) La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante. Le cooptazioni non possono comunque risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte. XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA 50) Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello regionale e nazionale. Esso è composto da un numero di membri non inferiore alle tre unità e non superiore: a cinque a livello di circolo, a undici a livello federale e regionale e a ventuno a livello nazionale. È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43. Ogni collegio elegge nel proprio seno una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge una presidenza composta dalla/dal presidente, da due vicepresidenti e due membri che fanno parte di diritto del comitato politico nazionale. Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori. Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi. 50) bis. Le sanzioni del collegio di garanzia nazionale sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita delliscrizione al partito. 51) In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia. 52) Il ricorso a misure disciplinari va considerato come
rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e in ogni caso è
escluso per il dissenso politico comunque espresso nello svolgimento della
vita democratica del partito, così come previsto dallo Statuto.
53) Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. La gestione delle istanze di cui sopra è affidata temporaneamente ad un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. 54) L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dallorgano che esamina il suo caso. Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia. 55) La sospensione cautelativa dallattività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità. Il/la compagno/a coinvolto/a in indagini giudiziarie può volontariamente autosospendersi dal partito. XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE 56) Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o. La/il candidata/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito. Le/gli elette/i debbono:
58) Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale. 59) Per le candidature al Parlamento nazionale i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le proposte per i collegi uninominali della circoscrizione di appartenenza, nonché quelle per la formazione delle liste della quota proporzionale. La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale; le candidature difformi dalle proposte dei comitati politici federali devono essere opportunamente motivate. Per le candidature al Parlamento europeo la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni. XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO 60) I mezzi finanziari del partito sono costituiti: dalle quote del tesseramento; dal finanziamento pubblico; da sottoscrizioni volontarie; dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito le quote da ripartire fra le diverse istanze. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di partito. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. 61) La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi sia attiva che passiva in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico. 62) I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano lentità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente. 63) Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e
approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni
anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun
anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla
direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il
31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio
consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.
I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente
collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi
dirigenti. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i
dell'istanza superiore. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla
tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi,
a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito.
I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita
con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali. I bilanci
devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.
Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli
organi di stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
In ottemperanza allart. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia
imposto per legge.
XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 64) La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista. XV - I SIMBOLI DEL PARTITO 65) La bandiera del partito è rossa e reca in colore
oro la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali
è legato all'asta della bandiera. Il simbolo del partito riproduce
all'interno di un cerchio rosso e su fondo bianco la bandiera rossa inastata,
distesa, inclinata a sinistra. Nel semicerchio inferiore, disposta ad arco
di cerchio concavo, è inserita la scritta RIFONDAZIONE; nel semicerchio
superiore disposta ad arco di cerchio convesso, è inserita la scritta
"PARTITO COMUNISTA". Le due scritte sono separate da due settori circolari
- verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco del simbolo,
compongono i colori nazionali.
XVI - NORME TRANSITORIE I Fino allo svolgimento della prossima conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i la/il coordinatrice/tore regionale viene eletta/o dalle/dai coordinatrici/tori provinciali. II Lultimo comma dellart. 62 entra in vigore a partire dalle scadenze istituzionali successive allapprovazione del presente Statuto. |
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