Statuto approvato dal III Congresso e modifiche approvate dal Comitato Politico Nazionale del 19 e 20 dicembre 1998 | Modifiche approvate
dal Cpn del 19-20/12/1998 |
LEGENDA
Le proposte di modifica sono riportate in nota con numerazione progressiva. Laddove si propongono tagli o sostituzioni allo statuto vigente, il testo corrispondente è evidenziato in carattere neretto e numerato. |
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PREAMBOLO
Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, donne e uomini, che - ispirandosi ai valori (1) del socialismo e al pensiero marxista, innovando la tradizione dei comunisti italiani, nello spirito della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana, si muovono per la trasformazione in senso socialista della società e dello Stato. I comunisti lottano perché_ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per costruire una società democratica di donne e di uomini liberi, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne (2) e contro ogni forma di oppressione, di discriminazione, di sfruttamento. |
1) aggiungere: di eguaglianza, libertà e fratellanza
2) aggiungere: , nonché in difesa della piena espressione dellidentità e dellorientamento sessuali |
I - L'ADESIONE AL PARTITO 1) Possono iscriversi al Partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa ne condividono il programma e i valori fondativi. 2) La domanda di iscrizione è rivolta all'organizzazione
di base nel cui territorio si trova la residenza di chi richiede, o a quella
del luogo di lavoro o di studio (3).
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3) sostituire con: al circolo territoriale del Comune
o quartiere di residenza o al circolo di luogo di lavoro o di studio dove
si svolge la propria attività.
4) aggiungere o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito. |
II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO 3) Ogni iscritta/o ha diritto:
4) Ogni iscritta/o deve:
5) Ogni istanza di Partito promuove, in stretto (9) raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del Partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali. 6) Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo
le norme stabilite dallo Statuto.
7) Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del Partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi. 8) Non è ammessa la formazione di correnti, frazioni o gruppi in forma organizzata all'interno del Partito. In fase congressuale è ammessa l'aggregazione sulla base di piattaforme. Conclusa la fase congressuale le aggregazioni non sono più ammesse. (12). 9) Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta. 10) Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del Partito deve essere sancito dal voto. L'esito della votazione, debitamente verbalizzato, deve essere immediatamente proclamato. |
5) aggiungere: i) di contribuire alla scelta dei /delle
candidati/e e di poter essere scelto/a a cariche elettive.
6) aggiungere in d): , con limpegno a non rivolgersi a organismi esterni al partito per la soluzione di eventuali controversie interne; 7) aggiungere in e): e, in ottemperanza allart. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità; 8) cambiare lordine di questo elenco nel modo che segue: c) * f); d) * c); f) * g); g) * d) 9) eliminare 10) aggiungere: lavorare costantemente per lunità del partito attraverso il dibattito democratico e lazione solidale di tutti i militanti; 11) aggiungere: e culturale 12) sostituire per intero il testo dellart. 8 con il seguente testo: Fermo restando limpegno unitario è ammessa, in fase congressuale, laggregazione sulla base di piattaforme. |
III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO 11) L'organizzazione del Partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali. 12) Il circolo è l'istanza fondamentale del Partito. Il circolo è territoriale (comunale, subcomunale ed intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio (13) . 13) L'iniziativa per la costituzione dei circoli è
assunta dal comitato politico federale. Possono assumere l'iniziativa anche
almeno 20 iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito territoriale o 10
iscritte/i che operano nel medesimo ambito di lavoro o di studio.
15) Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i. 16) Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o, Tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. 17) La federazione è costituita di norma su base provinciale. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza. 18) Nei paesi di emigrazione delle/dei lavoratrici/ori italiane/i possono essere costituite federazioni del Partito della Rifondazione Comunista. Vi aderiscono le/gli italiane/i residenti all'estero sulla base delle norme del presente Statuto e con i medesimi diritti e doveri. Nei paesi dove siano costituite più federazioni le/i rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale. Analogo coordinamento è costituito tra le federazione dei paesi della Unione Europea e della Confederazione Svizzera. (15). 19) Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte anche ad apporti esterni al Partito. Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze. 20) Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale. Il comitato regionale è composto da rappresentanti di tutte le federazioni elette/i dai rispettivi comitati politici federali secondo criteri - proporzionali al numero delle/degli iscritte/i, con possibilità di differenziazione regione per regione - fissati dalla direzione nazionale. Il comitato politico regionale può integrare le/i proprie/i componenti con una quota non superiore al dieci per cento. Tali rappresentanti devono essere elette/i entro due mesi dalla conclusione del congresso nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del comitato politico regionale le/i segretarie/i di federazione ed il capogruppo nell'assemblea legislativa della Regione. Il comitato politico regionale elegge il collegio regionale di garanzia. (16). |
13) aggiungere: ; può inoltre essere costituito
un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.
14) aggiungere: Il comitato politico federale può altresì autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti. 15) sostituire per intero il testo dellart. 18
con il seguente testo: Nei paesi di emigrazione italiana possono essere
costituite federazioni del Prc sulla base delle norme del presente Statuto.
16) aggiungere: Il tesoriere regionale è membro di diritto della segreteria regionale. |
IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE 21) Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista. |
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V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI 22) Si istituisce l'organizzazione delle/dei Giovani
Comuniste e Comunisti. Ne fanno parte (17) le iscritte e gli
iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non abbiano ancora
compiuto 30 anni e che volontariamente aderiscono al Partito mediante la
tessera dei Giovani Comunisti. Tale organizzazione è comunque interna
al Partito a tutti gli effetti.
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17) sostituire con: Fanno parte dellorganizzazione
delle/dei Giovani Comuniste/i
18) sostituire con: che al suo interno elegge una/un coordinatrice/tore. 19) eliminare 20) sostituire con: ogni due anni 21) aggiungere: I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, allelezione di una/un coordinatrice/tore regionale, con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. 22) aggiungere: Lorganizzazione dei/delle Giovani Comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla Conferenza nazionale. |
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 23) Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono in conferenza periodica (23) a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. (24). Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità. |
23) sostituire con: si riuniscono, di norma ogni anno,
in conferenza
24) aggiungere: La conferenza nazionale elegge al termine della sua sessione la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito. |
VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE 24) Le donne comuniste si riuniscono in conferenza periodica (25) a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici. |
25) sostituire con: si riuniscono, di norma ogni
anno, in conferenza |
VIII - I CONGRESSI 25) Il congresso è per ogni istanza del Partito il massimo organo deliberativo. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del Partito nel suo complesso. I congressi di federazione e di circolo definiscono la politica delle rispettive organizzazioni. 26) Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere nel dibattito opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore. 27) Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma ogni anno (26). Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale nonché_ sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione. 28) Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta motivata di circoli che rappresentino (27) almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale - di cui fanno parte di diritto, come previsto dall'art. 35, le/i segretarie/i dei circoli - ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale. 29) Il congresso nazionale è costituito dalle/dai
delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli
iscritte/i. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni
tre anni. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione
del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di federazioni
(28)
che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al Partito.
Con l'atto di convocazione si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento
dei congressi ad ogni livello. Il congresso nazionale elegge, per la parte
di sua competenza, il comitato politico nazionale ed elegge il collegio
nazionale di garanzia, stabilendone il numero dei componenti entro i limiti
di cui all'art. 50 del presente Statuto. L'integrazione del comitato politico
nazionale, effettuata in sede di congresso nazionale, deve avvenire in
modo tale che vi sia la percentuale dell'ottanta per cento di rappresentanza
territoriale, calcolata sull'insieme del comitato politico nazionale stesso.
30) Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali (29) occorre fare in modo che vi siano rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori, di giovani. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti |
26) sostituire con: in corrispondenza con la convocazione
del congresso di federazione.
27) eliminare 28) sostituire con: Comitati politici federali con voto a maggioranza dei componenti, 29) aggiungere: e per lelezione degli organismi dirigenti |
IX- LE CONFERENZE 31) Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici, le modalità di svolgimento e di partecipazione. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e possono (30) essere anche aperte a realtà esterne al Partito. 32) Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale. |
30) sostituire con: e non possono eleggere
o modificare gli organismi dirigenti. Possono |
X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI 33) Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del Partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale ed al comitato politico nazionale.(31) Le riunioni di tali organismi (32) sono convocate dalla/dal Presidente ovvero dalla/dal Segretaria/o su iniziativa dell'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti. (33). 34) Il comitato direttivo di circolo dirige lattività politica del Partito a livello locale (34) ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43. Esso elegge al suo interno la/il Segretaria/o (35) e, ove si renda necessario, una segreteria. (36). 35) Il comitato politico federale decide gli indirizzi
politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali
di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina
lattività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale
di competenza. Ne fanno parte di diritto, le segretarie ed i segretari
dei circoli della federazione. La sostituzione delle/dei segretarie/i di
circolo determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico
federale. Le/i componenti del comitato politico federale dopo tre
assenze consecutive non giustificate sono dichiarati decaduti dal comitato
politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio
federale di garanzia.(37). Elegge fra i suoi membri la/il segretaria/o,
la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il
presidente ed il comitato direttivo.
36) Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce
su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.
In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura
la continuità dellattività politica ed organizzativa del
Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle
assemblee elettive. Formula proposte al comitato politico federale ed in
particolare sulle seguenti questioni:
37) Il comitato politico regionale ha il compito di coordinare lattività delle organizzazioni di partito nella regione, di promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo, di curare lattività formativa, di elaborare la piattaforma politica e di attuare gli indirizzi programmatici concernenti la dimensione regionale, (40) di definire le liste per le elezioni regionali, di decidere le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale, di raccordare e (41) orientare sul piano politico e organizzativo gli indirizzi (42) delle federazioni con quelli degli organismi nazionali (43). Il comitato politico regionale elegge fra i suoi membri una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria. Può eleggere una/un presidente. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. (44). 38) Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del Partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dellattività complessiva del Partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. Si riunisce su iniziativa della direzione (45) o in via straordinaria su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti ed è convocato dal Presidente (46). Ne fanno parte di diritto le segretarie ed i segretari di federazioni e le/i segretarie/i regionali. La sostituzione delle/dei segretarie/i di federazione o regionali determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico nazionale. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il Partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. Le/i componenti del comitato politico nazionale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla sostituzione (47). Il comitato politico nazionale elegge nel suo seno la/il Segretaria/o del Partito, la/il Presidente, (48) la/il Tesoriera/e, la segreteria e la direzione nazionale. La/il Presidente del Partito convoca le riunioni del comitato politico nazionale e ne presiede i lavori. (49). 39) La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a sessanta. Della direzione nazionale fanno parte di diritto la/il Presidente del Partito, (50) la/il Segretaria/o, la/il Tesoriera/e, le/i Presidenti dei Gruppi parlamentari e la/il presidente del collegio nazionale di garanzia. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad assicurare la continuità dellattività politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei Gruppi parlamentari. (51). 40) La segreteria nazionale è organo con funzioni operative. Ne fanno parte di diritto la/il Segretaria/o, la/il Presidente (52) e la/il Tesoriera/e. Alla segreteria nazionale compete anche di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno, di istruirne i lavori. 41) La/il Segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della Segreteria. Rappresenta il Partito. 42) L'elezione della/del Presidente, (53) della/del Segretaria/o e della/del Tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto. (54) La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti. 43) Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla presenza delle compagne, occorre assicurare, in linea di tendenza, una presenza di un sesso rispetto all'altro che non sia né inferiore al 30%, né superiore al 70%, in prospettiva di una presenza paritaria tra i sessi.(55) In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime. (56) 44) La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o regionale. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti. 45) Per tutti gli altri incarichi di Partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto palese. (57). 46) Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. 47) La/Il Direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal Segretaria/o nazionale. 48) L'assunzione delle/dei funzionarie/i di Partito è a tempo determinato ed è decisa dalle segreterie. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento. 49) La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante. Le cooptazioni non possono comunque risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte. |
31) aggiungere: Tali organismi possono articolarsi
in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno.
32) sostituire con: Le loro riunioni 33) aggiungere: Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione nazionale. 34) aggiungere: , approva il bilancio preventivo e consuntivo, 35) aggiungere: e il/la tesoriere/a 36) aggiungere: Nel caso di cessazione dalla carica,
per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, lassemblea
degli iscritti può provvedere alla sostituzione.
37) aggiungere: Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente eletto dal congresso provinciale, il comitato politico federale può provvedere alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei componenti. 38) aggiungere: Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, lindicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali. 39) aggiungere: , aventi compiti di tipo organizzativo, in nessun caso sostitutivi di altri organismi di direzione politica. 40) sostituire con: di dirigere la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, 41) eliminare 42) sostituire con: le attività 43) eliminare 44) aggiungere: Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo. 45) sostituire con: E convocato dalla direzione nazionale con lettera del segretario nazionale 46) eliminare 47) sostituire con: può provvedere alla loro sostituzione 48) eliminare 49) sostituire con: Il comitato politico nazionale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro, con funzioni di istruttoria e di proposta, designando le/i componenti e nominando le/i presidenti. I presidenti delle commissioni, a rotazione, presiedono i lavori del comitato politico nazionale. 50) eliminare 51) aggiungere: La direzione nazionale indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo la proposta per la/il capogruppo. 52) eliminare 53) eliminare 54) aggiungere: Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione del Presidente. 55) sostituire con: Al fine di promuovere una presenza tendenzialmente paritaria dei due sessi, occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto allaltro a tutti i livelli non sia di norma inferiore al 30%. 56) aggiungere: Art. 43 bis: Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi. 57) aggiungere: Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e. Le segreterie ad ogni grado devono essere di norma costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga adottata a maggioranza dei/delle componenti dellorgano eligente. |
XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA 50) Il Collegio di garanzia è istituito presso
i circoli, le federazioni, i regionali e in sede centrale, è composto
da un numero di membri non superiore a un decimo degli organismi politici
rispettivi, comunque non inferiore alle tre unità.(58)
È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43. Ogni
collegio elegge nel proprio seno una/un presidente che fa parte di diritto
del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge
una presidenza composta dalla/dal presidente, da due vicepresidenti e due
membri che fanno parte di diritto del comitato politico nazionale. Il collegio
nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno. È
compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
51) In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia. 52) (61). Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i
al Partito sono:
53) Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del Partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. La gestione delle istanze di cui sopra è affidata temporaneamente ad un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. 54) L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed invitata/o alla riunione dell'organo (64) che esamina il suo caso. Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il Collegio nazionale di garanzia. 55) La sospensione cautelativa dallattività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità.(65). |
58) sostituire con: Il Collegio di garanzia è
eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello regionale e nazionale.
Esso è composto da un numero di membri non inferiore alle tre unità
e non superiore: a cinque a livello di circolo, a undici a livello federale
e regionale e a ventuno a livello nazionale.
59) aggiungere: . Il Collegio nazionale di garanzia 60) aggiungere: Art. 50 bis: Le sanzioni del collegio di garanzia nazionale sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita delliscrizione al partito. 61) aggiungere: Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e in ogni caso è escluso per il dissenso politico comunque espresso nello svolgimento della vita democratica del Partito, così come previsto dallo Statuto. 62) eliminare 63) eliminare 64) sostituire con: ascoltata/o dallorgano 65) aggiungere: Il/la compagno/a coinvolto/a in indagini giudiziarie può volontariamente autosospendersi dal partito. |
XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE 56) Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive
di iscritte/i al Partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza
della/del candidata/o. La/il candidata/o non può svolgere la campagna
elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal Partito. Le/gli
elette/i debbono:
57) Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del Segretaria/o nazionale e della/del Presidente (67) del Partito. Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati interi:(68) a tal fine sono assimilate le cariche di deputata/o europeo, deputata/o o senatrice/ore. Il comitato politico nazionale, con voto della maggioranza dei suoi componenti, può stabilire eccezioni al presente vincolo. 58) Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale. 59) Per le candidature al Parlamento nazionale i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le proposte per i collegi uninominali della circoscrizione di appartenenza, nonché quelle per la formazione delle liste della quota proporzionale. La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale. Per le candidature al Parlamento europeo la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni. |
66) aggiungere: rigorosamente
67) eliminare 68) sostituire con: Non può essere ricandidato chi ha ricoperto la stessa carica elettiva per un numero di anni equivalente a due mandati interi: |
XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO 60) I mezzi finanziari del Partito sono costituiti: dalle quote del tesseramento; dal finanziamento pubblico; da sottoscrizioni volontarie; dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche. Ogni organizzazione di Partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono per ogni entrata derivante dalle iniziative del Partito le quote da ripartire fra le diverse istanze. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di Partito. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. 61) La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi sia attiva che passiva in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. La/il Tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al Partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico. 62) I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del Partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale.(69) Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio nazionale (70) di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature.(71). 63) Ciascuna organizzazione di Partito deve redigere (72) annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali. I bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i. Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di stampa del Partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale. (73). |
69) aggiungere: I contributi dei consiglieri provinciali,
comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal Partito a
tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che
ne fissano lentità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento
della direzione nazionale.
70) eliminare 71) aggiungere: I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente. (*rimanda alla proposta di modifica del capitolo XVI - norma transitoria). 72) aggiungere: e approvare 73) aggiungere: In ottemperanza allart. 5 del Decreto
legislativo n. 460/97, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
del partito, salvo che non sia imposto per legge.
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XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 64) La stampa del Partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il Partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista. |
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XV - I SIMBOLI DEL PARTITO 65) La bandiera del Partito è rossa e reca in colore
oro la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali
è legato all'asta della bandiera. Il simbolo del Partito riproduce
all'interno di un cerchio rosso e su fondo bianco la bandiera rossa inastata,
distesa, inclinata a sinistra. Nel semicerchio inferiore, disposta ad arco
di cerchio concavo, è inserita una striscia con i colori nazionali
(74); nel semicerchio superiore disposta ad arco di cerchio convesso, è
inserita la scritta "PARTITO COMUNISTA". (75).
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74) sostituire con: la scritta RIFONDAZIONE;
75) aggiungere: Le due scritte sono separate da due settori circolari - verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco del simbolo, compongono i colori nazionali. |
XVI - NORME TRANSITORIE (76) I - Con l'approvazione del presente Statuto le/i segretarie/i di circoli non eletti nei comitati politici federali vi entrano come invitati permanenti con diritto di parola ma non di voto. II - Entro la data del 1 gennaio 1998, per uniformare l'organizzazione del Partito al dettato dell'art.14 del presente Statuto, tutti i circoli territoriali dovranno essere costituiti da almeno 20 iscritte/i e tutti i circoli di luogo di lavoro o di studio da almeno 10 iscritte/i. |
76) sostituire con: XVI NORMA TRANSITORIA : I
Lultimo comma dellart. 62 entra in vigore a partire dalle scadenze
istituzionali successive allapprovazione del presente Statuto. |